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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25044/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per l’intero trattamento di fine rapporto maturato e rimasto insoluto, con privilegio ex art. 2751-bis c.c. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, escludendo le quote ritenute trasferite al Fondo di Tesoreria INPS. In opposizione il lavoratore aveva sostenuto di aver già percepito dal Fondo le somme versate dalla società in bonis e che, per il periodo settembre 2012-dicembre 2014, durante il quale aveva fruito della cassa integrazione in deroga, il TFR continuava a gravare sul datore di lavoro fallito. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo che la CIG in deroga rientrasse nella disciplina dell’art. 2120, terzo comma, c.c. e che, in mancanza di prova del versamento al Fondo di Tesoreria, la società fallita restasse obbligata verso il lavoratore anche per le quote di TFR maturate nel periodo controverso. La curatela ha proposto ricorso per cassazione denunciando: violazione degli artt. 2120, terzo comma, c.c. e 2, comma 64, l. 92/2012; erronea assimilazione della CIG in deroga a un’ipotesi previdenziale; insuscettibilità di interpretazione analogica dell’art. 2120 c.c. quale norma eccezionale; mancata applicazione della disciplina sul Fondo di Tesoreria e dell’art. 2116 c.c. in relazione alle quote di TFR non versate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha confermato che le quote di TFR maturate nel periodo antecedente alla CIG in deroga, cioè dal 1° gennaio 2007 fino all’inizio della CIGD, potevano essere ammesse al passivo del fallimento in privilegio, perché trasferite al Fondo di Tesoreria e non provato il relativo versamento da parte del datore di lavoro. Ha però escluso dal passivo le quote di TFR maturate durante il periodo di CIG in deroga (settembre 2012-dicembre 2014), ritenendo che tale periodo non gravasse sul datore di lavoro fallito ma sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ne è derivata la cassazione del decreto impugnato in parte qua e il rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione per la rideterminazione del credito e delle spese. Il ricorso è quindi stato accolto nei limiti indicati e rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis c.c.

    richiamato come titolo di privilegio per l’ammissione del credito da TFR al passivo fallimentare

  • art. 2120, terzo comma, c.c.

    la disciplina sul calcolo del TFR si estende anche alla cassa integrazione in deroga, ma solo nei limiti in cui tale periodo sia qualificabile come sospensione del rapporto rilevante ai fini dell’accantonamento

  • art. 2, comma 64, l. 92/2012

    la CIG in deroga è qualificata come istituto di integrazione salariale finanziato nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato per escludere l’interpretazione analogica di una norma eccezionale

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per la lettura sistematica della disciplina applicabile alla cassa integrazione in deroga e al TFR

  • art. 2, secondo comma, l. 464/1972

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle quote di TFR durante l’integrazione salariale

  • art. 1, comma 756, l. 296/2006

    richiamato in tema di Fondo di Tesoreria e obblighi connessi al TFR maturato dal 1° gennaio 2007

  • art. 2116 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la separazione tra obbligazione datoriale e prestazione del Fondo

  • art. 47, primo comma, l. 428/1990

    richiamato per descrivere il trasferimento del ramo d’azienda e la prosecuzione del rapporto presso altro datore

  • artt. 755-757 l. 296/2006

    ricostruiscono il rapporto trilaterale tra datore di lavoro, Fondo di Tesoreria e lavoratore

  • d.m. 30 gennaio 2007

    insieme alla legge del 2006 disciplina il funzionamento del Fondo di Tesoreria

  • art. 18, primo comma, lett. a), d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009

    richiamato per individuare le risorse confluite nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione

Massime di principio

  • La cassa integrazione in deroga, quale misura di integrazione salariale finanziata con risorse pubbliche, può essere computata ai fini del TFR, ma le quote maturate nel relativo periodo gravano sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione e non sul datore di lavoro fallito.
  • Per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007 e destinate al Fondo di Tesoreria, il lavoratore può essere ammesso al passivo del datore di lavoro fallito quando non sia provato il versamento al Fondo; tale mancata prova costituisce fatto estintivo dell’eccezione di pagamento/opponibilità da provare da chi la solleva.
  • Nel sistema del TFR destinato al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro non è mero intermediario del pagamento: conserva la titolarità dell’obbligazione verso il lavoratore e il Fondo opera in un rapporto trilaterale con obblighi distinti ma coordinati.
  • Il periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione in deroga non può essere automaticamente traslato, ai fini dell’imputazione del TFR, sulla disciplina ordinaria del fondo di tesoreria oltre i limiti individuati dalla normativa istitutiva dell’ammortizzatore sociale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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