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Ordinanza

Ordinanza n. 1427/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della nota del Comando Legione Carabinieri Campania n. 138/2 del 28 febbraio 2026, notificata in pari data, con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'indennità di trasferimento di cui alla L. n. 86/2001; -della nota del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri n. 353702kk/4011-1 del 19 febbraio 2026; -della nota del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri n. 353702KK/40/11-3 del 10 marzo 2026; -della Circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) n. M_D AB05933 REG2025 0221967 del 13 maggio 2025, nella parte in cui esclude il diritto all'indennità per il personale trasferito in esecuzione di un provvedimento di giustizia amministrativa di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i giudizi analitici e sintetici del compilatore e del revisore contenuti nei predetti documenti.

Giustizia amministrativa202602926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001, unitamente agli atti presupposti e alla circolare ministeriale che esclude il beneficio per i trasferimenti eseguiti in attuazione di provvedimenti della giustizia amministrativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le note del Comando Legione Carabinieri Campania e del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma dei Carabinieri, nonché la circolare PERSOMIL del 13 maggio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda il diniego dell'indennità di trasferimento connessa a un trasferimento disposto il 15 aprile 2022, adottato in esecuzione di una precedente pronuncia del TAR che aveva accolto il ricorso del militare e annullato il primo trasferimento del 3 dicembre 2019. Il ricorrente lamentava un pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata corresponsione dell'indennità. Nell'ordinanza cautelare il TAR non ha esaminato in modo definitivo l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di merito, concentrandosi sull'assenza dei presupposti di gravità e irreparabilità del danno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che non fosse percepibile un pregiudizio grave e irreparabile, rilevando anzitutto che il trasferimento risaliva al 15 aprile 2022, mentre l'istanza per ottenere l'indennità era stata presentata soltanto il 5 dicembre 2025, dopo oltre tre anni. Tale inerzia rende dubbia l'ammissibilità della tutela cautelare e appare incompatibile con la successiva urgenza invocata, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium. Il danno patrimoniale non è stato dimostrato come irreversibile, poiché tale carattere avrebbe richiesto la rappresentazione della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del ricorrente, rimasta non adeguatamente documentata. Inoltre, il pregiudizio economico è stato ritenuto potenzialmente reintegrabile all'esito del giudizio di merito, anche in considerazione della qualità pubblica del datore di lavoro. Il TAR ha poi evidenziato, in termini di sommaria delibazione cautelare, che il trasferimento del 2022 derivava dalla riedizione del potere conseguente all'annullamento del precedente trasferimento del 2019 e non sembrava idoneo a far sorgere un nuovo diritto all'indennità, già sorto e fruito in occasione del trasferimento originario; diversamente, si sarebbe potuta verificare una duplicazione del beneficio per un trasferimento eseguito in attuazione di una pronuncia giudiziale richiesta dal medesimo ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato, in sede sommaria, l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione.

  • legge n. 86/2001

    Prevede l'indennità di trasferimento richiesta dal militare; l'ordinanza ha rilevato, in via cautelare, che il trasferimento conseguente alla riedizione del potere non sembra generare un nuovo diritto al beneficio già sorto e fruito in occasione del trasferimento originario.

Massime di principio

  • La tutela cautelare può essere concessa soltanto quando il ricorrente dimostri un pregiudizio grave e irreparabile, non altrimenti evitabile o evitabile solo mediante un sacrificio sproporzionato; la mera allegazione di un danno patrimoniale non è sufficiente.
  • La prolungata inerzia del ricorrente nel far valere in sede amministrativa il pregiudizio lamentato può rendere dubbia l'urgenza cautelare e contrastare con la successiva invocazione di un danno grave e irreparabile, in quanto espressione di un comportamento incompatibile con il venire contra factum proprium.
  • L'irreversibilità del danno patrimoniale deve essere valutata anche alla luce della complessiva situazione economica, finanziaria e patrimoniale del ricorrente, che deve essere specificamente allegata e documentata.
  • Il danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento di somme non presenta, di regola, carattere irreparabile quando può essere reintegrato mediante la successiva pronuncia di merito, anche considerando la solvibilità dell'amministrazione datrice di lavoro.
  • In sede cautelare, quando un nuovo trasferimento costituisce riedizione del potere conseguente all'annullamento del precedente trasferimento e il beneficio economico era già sorto e stato fruito in relazione all'originario trasferimento, non appare configurabile un nuovo diritto alla medesima indennità, poiché ciò determinerebbe una duplicazione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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