Sentenza n. 547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso contro il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale da Napoli a Bari e annullato gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava il trasferimento d'autorità di un capitano medico dell'Arma dei Carabinieri dalla Sezione sanità del 10° Reggimento Carabinieri Campania, in Napoli, alla Sezione sanità dell'11° Reggimento Carabinieri Puglia, in Bari. Il trasferimento era stato disposto dopo accertamenti concernenti la fruizione, ritenuta priva di titolo, di permessi retribuiti ex art. 33 della legge n. 104/1992, per complessivi sedici giorni, e sulla base della ritenuta compromissione del rapporto fiduciario con superiori, colleghi e dipendenti e della conseguente incompatibilità ambientale. Il militare aveva impugnato il provvedimento finale e gli atti presupposti deducendo violazione della legge n. 241/1990 e del codice dell'ordinamento militare, violazione di direttive interne, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, illogicità, irrazionalità, sproporzione, simulazione procedimentale e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, buona fede e correttezza, nonché l'inesistenza dei presupposti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo sproporzionata la scelta della sede di Bari, reputando possibile rimediare all'incompatibilità mediante una sede più prossima alla residenza familiare. Il Ministero ha appellato deducendo violazione dell'art. 165 del d.lgs. n. 66/2010 e superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale, sostenendo che il trasferimento a Bari, regione limitrofa e ben collegata a Napoli, fosse coerente con le esigenze organizzative dell'Arma e con le preferenze territoriali espresse dal militare. Ha inoltre eccepito, in via preliminare, la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il militare era stato successivamente trasferito a Potenza con atto non impugnato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado, mantenendo fermi gli atti impugnati. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ritenendo specifici i motivi dedotti. Ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, osservando comunque che essa sarebbe stata infondata alla luce dell'interesse morale al ricorso e dei rigorosi presupposti necessari per dichiarare l'improcedibilità in assenza di una rinuncia espressa. Nel merito, il Collegio ha affermato che il trasferimento d'autorità dei militari costituisce un ordine diretto a perseguire prioritariamente interessi dell'Amministrazione e che l'interesse del militare alla sede di servizio è normalmente di mero fatto. Gli ordini militari sono sottratti, ai sensi dell'art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, all'applicazione dei capi I, III e IV della legge n. 241/1990, salvo che l'Amministrazione si sia autolimitata mediante la procedimentalizzazione dell'azione. Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria e non richiede necessariamente un comportamento colpevole o disciplinarmente rilevante del militare; è sufficiente una situazione oggettiva idonea a compromettere il prestigio dell'Amministrazione, il corretto funzionamento dell'ufficio e la regolarità del servizio. Il sindacato giudiziale resta circoscritto alla verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali, dell'assenza di manifesta illogicità o irrazionalità, del non travisamento dei fatti e della proporzionalità del rimedio. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente irragionevole il trasferimento, considerata la delicatezza delle irregolarità relative alla fruizione dei benefici della legge n. 104/1992, la necessità di ripristinare il clima fiduciario e di tutelare il prestigio e la funzionalità dell'Arma. Ha escluso la sproporzione della destinazione a Bari, rilevando sia la vicinanza e i collegamenti con Napoli, sia il fatto che il militare aveva indicato, tra le preferenze per un eventuale trasferimento d'autorità, anche la Liguria, regione più distante della Puglia. Ha escluso altresì la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 976, comma 2, d.lgs. 66/2010
per movimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire, in via prioritaria, interessi dell’Amministrazione e non per soddisfare esigenze personali e familiari dell’interessato
Il trasferimento a nuova sede può essere disposto d'autorità per perseguire prioritariamente interessi organizzativi dell'Amministrazione, non esigenze personali o familiari del militare.
art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010
agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241
Gli ordini militari, inclusi i trasferimenti d'autorità, sono sottratti all'applicazione delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo richiamate dalla norma, salvo autolimitazione e procedimentalizzazione dell'azione amministrativa.
art. 165 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata quale parametro del motivo d'appello relativo alla disciplina del trasferimento e ai limiti del sindacato giurisdizionale, senza ulteriore interpretazione testuale autonoma.
art. 33 legge 104/1992
La fruizione dei benefici previsti dalla disposizione, ove ritenuta priva di titolo e incidente sul rapporto fiduciario, può costituire elemento fattuale posto a fondamento di un trasferimento per incompatibilità ambientale, che resta comunque distinto da una sanzione disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità del personale militare è un ordine diretto a perseguire prioritariamente interessi organizzativi e funzionali dell'Amministrazione; l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede ha, di regola, rilevanza di mero fatto.
- Agli ordini militari non si applicano ordinariamente i capi I, III e IV della legge n. 241/1990, salvo che l'Amministrazione militare si sia autolimitata e abbia procedimentalizzato la propria azione, assumendo l'obbligo di rispettare le regole del procedimento così delineato.
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale non è una sanzione disciplinare e non richiede necessariamente una condotta colpevole o contraria ai doveri d'ufficio: è sufficiente una situazione oggettiva idonea a compromettere il prestigio dell'Amministrazione o il corretto funzionamento dell'ufficio.
- Il sindacato giurisdizionale sul trasferimento per incompatibilità ambientale comprende la verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali e della proporzionalità del rimedio, ma le scelte organizzative dell'Amministrazione militare sono censurabili solo per manifesta illogicità o irrazionalità, travisamento dei fatti o incompletezza della motivazione.
- La presenza di figli minori o il fatto che l'altro genitore lavori nella stessa provincia o regione non limita, di per sé, il potere discrezionale dell'Amministrazione militare di disporre il trasferimento necessario alla tutela dell'interesse pubblico.
- La distanza della sede di destinazione non determina automaticamente la sproporzione del trasferimento: la valutazione deve essere compiuta considerando le esigenze organizzative dell'Amministrazione, la funzionalità della sede e gli elementi concretamente emergenti, comprese le preferenze territoriali espresse dal militare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 177/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 178/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 179/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 gen 2026Sentenza n. 182/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →