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Ordinanza

Ordinanza n. 3236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 346/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia n. 346/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’azienda agricola ha appellato la sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia e, in prossimità dell’udienza pubblica, ha chiesto il rinvio della trattazione. Ha documentato di avere presentato, il 9 ottobre 2025, un’istanza di adesione alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023 e modificato dall’art. 1, comma 554, della l. n. 207/2024, relativa alle posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario. La procedura, istituita con decreto ministeriale del 7 maggio 2025, non risultava ancora conclusa; l’eventuale accordo transattivo avrebbe potuto determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio d’appello. L’appellante ha quindi chiesto di evitare la decisione immediata, che avrebbe potuto precludere l’accesso ai benefici della procedura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, ma ha escluso la possibilità di sospendere il giudizio. Ha ritenuto che le ipotesi di sospensione previste dal codice del processo amministrativo siano tassative e che la situazione dedotta non rientri in esse. Ha tuttavia ravvisato un caso eccezionale idoneo a giustificare, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della causa, in modo da consentire la prosecuzione della procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente titolare della Sezione per la fissazione di una nuova udienza di discussione del merito. Gli appellati sono stati invitati a fornire successivi aggiornamenti documentati sull’esito della procedura. L’ordinanza non ha deciso il merito dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023

    definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all’articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

    La disposizione istituisce un organismo cui è attribuito il potere di definire transattivamente determinate posizioni debitorie; la procedura è preordinata alla definizione di contenziosi ancora pendenti.

  • art. 1, comma 554, l. n. 207/2024

    La disposizione ha introdotto la disciplina dell’organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente, in presenza di un caso eccezionale, il rinvio della causa per permettere la prosecuzione della procedura transattiva, anche quando non ricorrono i presupposti per la sospensione del giudizio.

  • norme del c.p.a. sulla sospensione del processo

    Le ipotesi di sospensione del processo amministrativo sono tassative; la procedura transattiva in esame non costituisce, di per sé, una causa di sospensione.

Massime di principio

  • Le ipotesi di sospensione del processo amministrativo previste dal codice sono tassative e non possono essere estese analogicamente a situazioni non espressamente contemplate.
  • Quando una procedura amministrativa transattiva, istituita dalla legge per definire contenziosi pendenti, è stata tempestivamente attivata ma non si è ancora conclusa, la decisione immediata della controversia può precludere l’accesso ai benefici della procedura e giustificare il rinvio dell’udienza.
  • Il rinvio della causa ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. può essere disposto in presenza di un caso eccezionale, anche se non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio, al fine di consentire la prosecuzione di una procedura transattiva potenzialmente idonea a definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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