Cassazione Penale, Ordinanza n. 07169/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto in abitazione aggravato ex art. 624-bis c.p. e art. 61 n. 5 c.p., contestando: 1) la qualificazione del fatto come delitto consumato e non come tentativo, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge; 2) la misura del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che riproducevano censure già dedotte in appello senza critica argomentata e che, quanto alla pena e al bilanciamento delle circostanze, si trattava di valutazioni discrezionali di merito sorrette da motivazione congrua.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano non deducibili in sede di legittimità: il primo motivo era meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo non era censurabile perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, senza necessità di una motivazione specifica; il terzo investiva il giudizio di comparazione tra circostanze, valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 581 e 591 c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici e il mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata comporta inammissibilità
art. 133 c.p.
la determinazione della pena entro misura media o prossima al minimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione approfondita
art. 624-bis c.p.
norma incriminatrice del reato contestato, richiamata quale titolo di responsabilità per il fatto ascritto
art. 61 n. 5 c.p.
aggravante contestata nel giudizio di merito, oggetto del motivo sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza critica argomentata, determina inammissibilità.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando non si confronta con le ragioni fattuali e logiche poste a base della decisione di merito, specie se la sentenza d'appello ha già esaminato e respinto la stessa doglianza.
- La motivazione sulla pena è sindacabile in cassazione solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; se la pena è contenuta nella fascia media o vicina al minimo, la scelta del giudice di merito è tendenzialmente insindacabile se non manifestamente illogica.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, compreso il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e logicamente coerente.
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