Cassazione Civile, Ordinanza n. 00030/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra vicini in materia di distanze legali tra costruzioni e rispetto del confine. Un proprietario aveva chiesto l’accertamento della illegittimità di un locale seminterrato adibito a carrozzeria, sostenendo che fosse stato realizzato in violazione delle norme urbanistiche e delle distanze, con domanda di demolizione o arretramento. I convenuti avevano resistito e proposto a loro volta domanda riconvenzionale per lamentato mancato rispetto delle distanze. Il tribunale aveva rigettato le domande; in appello, invece, la corte territoriale aveva rigettato l’appello principale degli eredi dell’attore originario e accolto l’appello incidentale dei vicini, condannando gli appellanti ad arretrare il loro capannone a dieci metri dal fabbricato della controparte. Nel ricorso per cassazione gli eredi censuravano, con un unico motivo, la sentenza di appello per omessa rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio ex art. 196 c.p.c. e per asserita erronea applicazione della disciplina urbanistica, in particolare l’art. 11-bis delle N.T.A., ritenuto applicabile dal c.t.u. nonostante un certificato di destinazione urbanistica che, secondo i ricorrenti, ne escludeva l’applicazione. Prima della decisione i ricorrenti depositavano rinuncia rituale al ricorso, notificata alla controparte, con adesione dei resistenti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la ritualità ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c. e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ex artt. 390 e 391 c.p.c. e, poiché vi era adesione alla rinuncia, non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 196 c.p.c.
Richiamato solo come parametro della censura dei ricorrenti sulla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 873 c.c.
Richiamato nella ricostruzione della decisione di merito per il principio della prevenzione nelle distanze tra costruzioni.
art. 9 d.m. 1444/1968
Richiamato nella sentenza di merito quale base della distanza di dieci metri tra fabbricati con finestre fronteggianti.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma affinché possa dispiegare effetti estintivi.
art. 391 c.p.c.
In presenza di adesione alla rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; la rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13 d.P.R. 30-5-2002 n. 115
La Corte afferma che la rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia è accettata dal controricorrente, non si provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
- La rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- In una lite sulle distanze legali tra costruzioni, la disciplina applicabile può essere ricostruita dal giudice di merito anche attraverso consulenza tecnica e documentazione urbanistica, ma tali profili non vengono scrutinati in cassazione quando il ricorso è validamente rinunciato.
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