Cassazione Penale, Ordinanza n. 01398/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità penitenziaria)
La controversia
Il detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di applicazione, per quattro anni, del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la motivazione del provvedimento fosse apparente perché priva di una rigorosa ed effettiva verifica degli elementi emersi e fondata erroneamente sulla sola presunta attualità degli indizi di un possibile contatto con l'associazione, invece che sull'attualità del contatto stesso. La censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del materiale indiziario e della permanenza dei collegamenti con il sodalizio criminale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di regime ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza è ammesso soltanto per violazione di legge. Nel caso concreto, la motivazione del provvedimento impugnato è stata considerata adeguata e coerente, perché richiamava specificamente il ruolo del ricorrente nel clan amato-Pagano e nel gruppo 167 Arzano, nonché la sua permanenza come punto di riferimento per sodali e persone estorte, elementi ritenuti idonei a fondare la sussistenza concreta di collegamenti con l'associazione e l'attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Poiché il motivo di ricorso sollecitava solo una rivalutazione del merito degli elementi in atti, la Corte lo ha reputato non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41 bis ord. pen.
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza in materia di regime differenziato è ammesso solo per violazione di legge.
art. 41 bis ord. pen.
La misura richiede la verifica della sussistenza di collegamenti con l'associazione e dell'attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Massime di principio
- In materia di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, non potendo la Corte di cassazione riesaminare il merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza.
- La motivazione del provvedimento è adeguata quando indichi elementi specifici da cui desumere la perdurante appartenenza o i collegamenti del detenuto con il sodalizio criminale e l'attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- Ai fini del mantenimento del regime differenziato, il giudizio deve essere espresso in termini di probabilità che, in assenza delle restrizioni, il detenuto possa riprendere o mantenere i contatti con l'associazione di appartenenza.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una mera rivalutazione degli elementi di fatto posti a base del provvedimento impugnato.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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