Sentenza n. 605/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Protocollo n.9113 del 30.11.2023, di rideterminazione del contributo concesso all'impresa Martinelli Vittore con sede legale in via Lazzaretto n.51, a firma del direttore Generale Giuseppe Bronzino, notificato in data 30 novembre 2023, nella parte in cui ridetermina in euro 1.543,47 il contributo di euro 15.067,26 riconosciuto e concesso con Decreto N.30101 del 26.04.2022 CUP B12H22003860008 del Ministero dello Sviluppo Economico .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rideterminazione da euro 15.067,26 a euro 1.543,47 del contributo concesso nell’ambito della Nuova Sabatini
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un contributo nell’ambito della Nuova Sabatini, a fronte di investimenti per un imponibile dichiarato di euro 154.000. Dopo la concessione del contributo e la dichiarazione di ultimazione dell’investimento, nella quale era stato indicato per errore un importo inferiore, il Ministero adottava un decreto di rideterminazione del contributo a euro 1.543,47. Il ricorrente deduceva nullità e annullabilità del decreto per violazione e falsa applicazione della disciplina applicabile, manifesta illogicità e contraddittorietà con l’istruttoria e con il precedente provvedimento di concessione, difetto e omessa istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di buona amministrazione. Nel corso del giudizio il Ministero annullava in autotutela il decreto impugnato, riconoscendo nuovamente il contributo nell’importo originario. Il Ministero eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la vicenda fosse riconducibile a un errore del beneficiario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario esaminare preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, nonostante entrambe le parti avessero dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’eventuale difetto di giurisdizione avrebbe impedito ogni pronuncia. L’eccezione è stata respinta. Richiamando il criterio distintivo elaborato dalla Corte di cassazione, il Collegio ha affermato che la giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda il corretto esercizio del potere discrezionale di attribuzione o rideterminazione del beneficio, mentre quella ordinaria ricorre quando siano contestate esclusivamente inadempienze del beneficiario. Nel caso concreto, il decreto impugnato non costituiva una revoca parziale per inadempimento sopravvenuto, ma una rideterminazione fondata sull’asserita mancanza originaria dei presupposti per la concessione del contributo nell’importo iniziale; la posizione del beneficiario era quindi di interesse legittimo e la giurisdizione spettava al giudice amministrativo. Poiché il Ministero aveva annullato in autotutela il decreto impugnato e il ricorrente aveva ottenuto il contributo nell’importo originariamente riconosciuto, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate, considerando l’errore iniziale del ricorrente, il fatto che l’annullamento fosse intervenuto prima del deposito del ricorso e la necessità per il Ministero di riverificare la documentazione. È stato tuttavia disposto il rimborso del contributo unificato, se versato, a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato quale parametro della censura relativa al difetto e all’omessa istruttoria.
art. 1, commi 55 e 56, l. 232/2016
Richiamato dal ricorrente quale disciplina legislativa applicabile al contributo oggetto della controversia.
art. 39, comma 1, d.l. 76/2020
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni violate dal decreto di rideterminazione.
d.i. 25 gennaio 2016
Disciplina richiamata per il contributo Nuova Sabatini.
Massime di principio
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguardi il corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione nell’attribuzione, nella rideterminazione o nella rimozione del beneficio pubblico per illegittimità originaria o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico.
- La giurisdizione ordinaria ricorre, invece, quando la contestazione riguardi esclusivamente l’inadempimento del beneficiario a obblighi assunti in sede di erogazione del contributo, senza coinvolgere l’esercizio del potere amministrativo di valutazione sull’an, sul quid o sul quomodo del beneficio.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e riconosce integralmente il bene della vita richiesto, viene meno l’utilità concreta della decisione di annullamento e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare il comportamento complessivo delle parti, l’origine della vicenda, il momento dell’intervento satisfattivo e la necessità per l’amministrazione di procedere a ulteriori verifiche documentali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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