Cassazione Civile, Ordinanza n. 20623/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore e enti previdenziali)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione ad estratto di ruolo proposta da una società che aveva ricevuto l’azienda già appartenuta a una ditta individuale e da due eredi della precedente titolare. Gli opponenti affermavano di aver appreso solo tramite l’estratto di ruolo l’esistenza di avvisi di addebito e cartelle di pagamento relativi a omissioni contributive e premi assicurativi non pagati, asseritamente mai notificati, pretesi da INPS e INAIL. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire, rilevando che le cartelle e gli avvisi risultavano conosciuti ritualmente in epoca anteriore al rilascio dell’estratto di ruolo. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi; quello esaminato per primo e centrale censurava proprio la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, mentre gli altri motivi contestavano vari profili della validità delle notifiche delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il quinto motivo di ricorso, ritenendo corretta, in continuità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ad estratto di ruolo quando sia stata accertata la rituale conoscenza delle cartelle e degli avvisi di addebito prima dell’estratto stesso. Di conseguenza, gli ulteriori motivi relativi alla notifica delle cartelle sono stati dichiarati assorbiti. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art.13,co.1-quater
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’opposizione ad estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse quando risulti accertato che il debitore abbia già avuto rituale conoscenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito in epoca anteriore all’estratto stesso.
- Quando la questione preliminare sull’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo è decisa in senso negativo, restano assorbite le doglianze che attengono alla validità delle notifiche degli atti presupposti.
- La verifica dell’interesse ad agire nell’opposizione ad estratto di ruolo dipende dalla concreta conoscenza già acquisita degli atti della riscossione, non dalla mera allegazione di omessa notificazione.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è tenuta anche al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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