Cassazione Civile, Ordinanza n. 30961/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
Una società condomina aveva impugnato una delibera assembleare straordinaria del condominio relativa all'approvazione del consuntivo spese per interventi al tetto e alle facciate, lamentando che il riparto delle spese fosse stato effettuato secondo un criterio di verticalità anziché di proporzionalità previsto dal regolamento condominiale; il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione dichiarando nulla la delibera. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione delle regole di continenza/litispendenza per la pendenza di altra causa relativa a una precedente delibera sul criterio di riparto delle spese; secondo, denunciando violazione degli artt. 1123, 1137 e 1418 c.c. per avere la Corte territoriale dichiarato la nullità assoluta della delibera, quando al più si sarebbe trattato di annullabilità, in quanto la decisione avrebbe riguardato la modifica del criterio di riparto per quello specifico intervento e non una modifica generale del regolamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la pretesa carenza di legittimazione passiva del condominio, osservando che nelle impugnazioni ex art. 1137 c.c. contro delibere assembleari il contraddittore del condomino è l'amministratore del condominio. Ha poi escluso la continenza tra la causa definita dalla sentenza impugnata e altra causa relativa a una diversa delibera del 29.12.2014, rilevando che litispendenza e continenza presuppongono giudizi pendenti davanti a uffici giudiziari diversi e che, in ogni caso, le impugnazioni di delibere diverse danno luogo a giudizi autonomi, anche se analoghi per oggetto. Quanto al merito, la Corte ha respinto il secondo motivo richiamando il principio per cui, una volta dichiarata la nullità della delibera, il ricorrente non ha interesse a ottenere la sola riqualificazione del vizio come annullabilità, salvo che da ciò derivi una diversa statuizione utile, come la soggezione al termine di decadenza ex art. 1137 c.c.; nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto di aver tempestivamente eccepito la tardività dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese, condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1137 c.c.
disciplina l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali; la società condomina ha agito ex art. 1137 c.c. per far dichiarare l'invalidità della delibera.
art. 39 c.p.c.
le regole di litispendenza/continenza richiedono la pendenza delle cause davanti a uffici giudiziari diversi; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti della continenza.
art. 295 c.p.c.
richiamato come eventuale strumento di sospensione nei rapporti tra giudizi, ma non applicabile alla fattispecie come continenza.
art. 337 c.p.c.
richiamato come possibile base per sospensione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 1123 c.c.
norma sui criteri di ripartizione delle spese condominiali; la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente che la modifica del criterio valesse solo per quello specifico intervento e non integrasse nullità.
art. 1418 c.c.
richiamato quale norma sulla nullità del contratto/atto; nel ragionamento della Corte la qualificazione della delibera come nulla è stata considerata non utilmente censurabile senza un interesse concreto alla diversa qualificazione.
art. 1130 c.c.
menzionato dalla controricorrente nella questione di legittimazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse un difetto di legittimazione passiva del condominio.
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per violazione delle regole di continenza.
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di riparto delle spese e validità della delibera.
art. 366 c.p.c.
richiamato per evidenziare che il ricorrente non aveva allegato di aver tempestivamente eccepito la tardività dell'impugnazione.
art. 380-bis c.p.c.
terzo comma, ultima parte
la definizione del ricorso conforme alla proposta anticipata ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controricorrente e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di impugnazione delle delibere condominiali, la legittimazione passiva del condominio si concreta nella rappresentanza dell'amministratore, che è il contraddittore necessario quando si contesta la validità della delibera assembleare ex art. 1137 c.c., salvo che la controversia riguardi diritti reali sui beni comuni.
- Litispendenza e continenza presuppongono giudizi pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; quando i procedimenti sono incardinati nello stesso circuito processuale può porsi, semmai, un problema di riunione o sospensione, non di continenza in senso tecnico.
- Le impugnazioni di diverse delibere condominiali, anche se attinenti a criteri analoghi di riparto delle spese, danno luogo a giudizi autonomi, perché ciascuna delibera disciplina in modo autonomo la singola ripartizione e l'eventuale annullamento di una non assorbe automaticamente le altre.
- La qualificazione di una delibera come nulla o annullabile non è, di per sé sola, idonea a sorreggere l'interesse all'impugnazione in cassazione: occorre che dalla diversa qualificazione derivi un concreto vantaggio processuale o sostanziale, come l'applicazione del termine decadenziale ex art. 1137 c.c.
- Chi contesta la qualificazione in termini di nullità deve allegare e dimostrare il concreto pregiudizio derivante da tale qualificazione; in difetto, la censura sulla sola etichetta del vizio è priva di interesse.
- In sede di condominio, la delibera che ripartisce le spese in violazione del regolamento o dei criteri legali può essere scrutinata come invalida, ma la censura va calibrata sulla concreta utilità processuale della riqualificazione del vizio.
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