Cassazione Civile, Ordinanza n. 09553/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società fiduciaria)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di mandato fiduciario avente ad oggetto un'operazione finanziaria qualificata dalla Corte di appello come molto complessa e non riconducibile a una mera negoziazione di azioni. In primo grado era stata accolta la domanda della cliente di accertare la nullità, per difetto di forma, della pattuizione relativa alle commissioni richieste dalla società fiduciaria e di condannare la società alla restituzione di euro 277.422,48 già versati a tale titolo. La Corte di appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che non fosse applicabile la disciplina del testo unico della finanza, che per il mandato non fosse richiesta la forma scritta, che la pattuizione sul compenso risultasse conclusa per facta concludentia e, comunque, che il compenso fosse proporzionato alla qualità e importanza delle prestazioni. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. sulla motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta apoditticamente insufficiente; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 3) violazione degli artt. 21 e 23 t.u.f. per mancata applicazione della disciplina finanziaria alla società fiduciaria; 4) violazione degli artt. 2712, 2722 e 2723 c.c. per avere la Corte ritenuto non necessaria la forma scritta della pattuizione sul compenso e per avere ammesso la prova per presunzioni; 5) violazione dell'art. 1709 c.c. per avere ritenuto congruo il compenso versato alla fiduciaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre agli accessori e all'ulteriore contributo unificato se dovuto. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili: il primo per difetto di interesse, poiché la censura sulla nullità della sentenza di primo grado non era concretamente lesiva dato che la Corte di appello aveva comunque esaminato il merito; il secondo per difetto di specificità, non essendo stato indicato il contenuto del motivo di appello asseritamente inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un fatto non accertato dalla sentenza impugnata, cioè lo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria da parte della fiduciaria. Il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili nel loro complesso: la Corte ha rilevato che la decisione di merito si fondava su due rationes decidendi autonome, entrambe idonee a sorreggerla, ossia la prova della pattuizione per facta concludentia e, in ogni caso, la congruità del compenso; il quinto motivo contestava solo la valutazione di fatto sulla misura del compenso, mentre il quarto non poteva incidere sulla decisione essendo comunque intatta l'altra ratio non utilmente censurata.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura sulla motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta priva di interesse quando la sentenza di appello, pur rilevando il vizio motivazionale, procede comunque all'esame del merito e decide in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa considerazione dell'inammissibilità dell'appello è stata reputata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.
art. 342 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello richiede, nel ricorso per cassazione, una specifica indicazione del contenuto del motivo di gravame, sufficientemente determinato da consentirne l'individuazione nell'atto di appello.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, indicando in modo adeguato il contenuto delle censure e consentendo l'individuazione dell'atto o del motivo richiamato.
art. 21 t.u.f.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito, e cioè lo svolgimento di attività di intermediazione finanziaria.
art. 23 t.u.f.
La dedotta applicabilità della disciplina del testo unico della finanza alla società fiduciaria non è stata esaminabile in assenza dell'accertamento fattuale che la società svolgesse attività di intermediazione finanziaria.
art. 2712 c.c.
La censura sulla forma e sulla prova della pattuizione del compenso è stata assorbita dall'autonoma ratio decidendi relativa alla prova della pattuizione e alla congruità del compenso.
art. 2722 c.c.
Non è stato possibile fondare l'annullamento della sentenza sulla disciplina dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, poiché permaneva una ratio autonoma non censurata efficacemente.
art. 2723 c.c.
La questione della prova per presunzioni del patto aggiunto non poteva condurre alla cassazione, essendo comunque rimasta ferma un'altra autonoma motivazione della sentenza di merito.
art. 1709 c.c.
La valutazione sulla congruità del compenso del mandatario rispetto alla qualità e importanza delle prestazioni eseguite è stata ritenuta accertamento di fatto non sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel procedimento camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado è priva di interesse se la sentenza di appello ha comunque esaminato il merito e la decisione di secondo grado resta fondata su autonome rationes decidendi.
- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere a sua volta specificamente dedotta in cassazione, indicando in modo sufficiente il contenuto del motivo di gravame e consentendone l'individuazione nell'atto di appello.
- La denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando presuppone un fatto non accertato dal giudice di merito; il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo accertamento fattuale.
- Quando la decisione di merito si regge su più rationes decidendi autonome, tutte idonee a sorreggere il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non impugna utilmente ciascuna di esse.
- La quantificazione del compenso del mandatario, se ancorata alla valutazione della qualità e importanza delle prestazioni svolte, appartiene all'accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09395/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09404/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09405/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09406/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →