Sentenza n. 890/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche implicito, del ricalcolo dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionati pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dei sei scatti contributivi, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, nella base di calcolo dell'indennità di fine servizio, ai sensi dell'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 e dell'art. 21 l. n. 232 del 1990, nonché la condanna al pagamento delle somme dovute. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione della pretesa, mentre i Ministeri della Giustizia e della Difesa hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, l'INPS ha richiamato la necessità di una modifica legislativa e i rilievi ministeriali a una proposta di circolare di recepimento della giurisprudenza favorevole.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa, ritenendo che l'unico legittimato passivo sia l'INPS, soggetto obbligato a calcolare, liquidare e corrispondere l'indennità di buonuscita; gli atti dell'amministrazione di provenienza rilevano solo internamente e non attribuiscono a tali amministrazioni la legittimazione passiva. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato e del TAR Sardegna. Il giudice ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997 riguardi soltanto la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231 del 1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso, sicché il beneficio spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda; che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 non abbia natura decadenziale, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo; e che la prescrizione decorra dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto. L'INPS è stato condannato a rideterminare entro 180 giorni l'indennità di buonuscita, includendo i sei scatti stipendiali, con corresponsione degli accessori di legge dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 1.200 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987
entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la presentazione della domanda; il superamento di tale termine non determina decadenza dal beneficio, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 21 l. n. 232 del 1990
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della pretesa di inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010
Estende agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare il richiamo al beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987.
art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997
base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Riguarda la base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973
Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche considerando l'effetto interruttivo del pagamento rateale.
art. 11 l. n. 231 del 1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente disposizione che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379 del 1987
La disposizione, sostituita dall'art. 11 l. n. 231 del 1990 e non riviviscente dopo l'abrogazione di quest'ultimo, non limita il beneficio alle cessazioni diverse da quelle a domanda.
Massime di principio
- Il diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 può spettare anche al dipendente delle Forze di polizia o delle Forze armate collocato a riposo a domanda, purché ricorrano gli altri presupposti normativi, poiché l'abrogazione della disciplina successiva non fa rivivere la precedente limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997, riferendosi alla base pensionabile, non esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 per la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione delle anzianità non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione del rapporto di servizio, anche in ragione dell'effetto interruttivo riconducibile al pagamento rateale.
- Nelle controversie relative al calcolo, alla liquidazione e al pagamento dell'indennità di buonuscita, la legittimazione passiva spetta all'ente previdenziale obbligato alla corresponsione, mentre l'amministrazione di provenienza del dipendente non è legittimata passivamente per il solo fatto di formare gli atti utilizzati ai fini della quantificazione.
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