Sentenza del 04/10/2018 n. 6910 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Marito socio - Abbandono tetto coniugale - Rileva - Abbandono azienda esercitata - Rileva - Moglie socia - Redditi partecipazione - Mancata percezione - Rileva - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Rileva - Illegittimità avviso accertamento - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. In applicazione delle regole sull’onere della prova, spettava all’Amministrazione dimostrare il presupposto della pretesa tributaria, inclusa l’effettiva percezione dei redditi di partecipazione. Non avendo assolto tale onere, la pretesa impositiva non poteva essere mantenuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la legittimità dell’avviso di accertamento sostenendo di non aver percepito i redditi derivanti dalla partecipazione societaria. Il marito, anch’egli socio, aveva abbandonato il tetto coniugale e l’azienda esercitata, lasciando la moglie sola nella gestione della situazione. L’Amministrazione non aveva fornito la prova concreta dell’avvenuta percezione, da parte della moglie, dei redditi contestati.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia o l’estinzione deve provare i fatti su cui l’eccezione si basa. Nel caso esaminato, l’Amministrazione doveva provare i fatti fondanti la pretesa tributaria, compresa l’effettiva percezione dei redditi di partecipazione.
Massime di principio
- La mera qualità di socio non dimostra automaticamente che il contribuente abbia materialmente percepito i redditi contestati, soprattutto quando tale percezione sia specificamente negata.
- L’Amministrazione finanziaria deve provare i presupposti sostanziali dell’accertamento e non può fondare la pretesa esclusivamente su presunzioni non adeguatamente dimostrate.
- La separazione di fatto, l’abbandono del nucleo familiare o l’uscita dalla gestione dell’azienda possono essere elementi rilevanti per contestare la concreta disponibilità dei redditi, ma devono essere valutati insieme alle altre prove.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l’assenza dalla gestione, la mancata disponibilità delle somme e ogni circostanza che renda non plausibile la percezione del reddito; l’Amministrazione, invece, deve dimostrare il collegamento effettivo tra il reddito accertato e il contribuente.
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