Cassazione Civile, Sentenza n. 33198/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria che aveva annullato la cartella di pagamento emessa dal Consorzio nei confronti di Teresa Pace relativa al contributo consortile per l'anno 2010 (art. 23, comma 1, lett. a) l.r. Calabria n.11/2003). Il Consorzio deduceva quattro motivi: 1) la CTR avrebbe errato ritenendo necessaria la sussistenza di un beneficio ai fini dell'azione contributiva; 2) la CTR avrebbe richiesto la preventiva approvazione del piano di classifica e di fatto disapplicato la normativa che permetterebbe la formazione dei ruoli anche in assenza del piano; 3) la cartella sarebbe priva di motivazione e quindi illegittima; 4) la CTR avrebbe impropriamente posto a carico del Consorzio l'onere di provare l'esistenza del beneficio, nonostante il perimetro di contribuenza fosse stato fissato dal decreto istitutivo n.27/2010.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto decisiva la pronuncia della Corte costituzionale n.188/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.23, comma 1, lett. a) della legge regionale n.11/2003 nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo indipendentemente dal beneficio fondiario. Tale decisione ha effetto sostitutivo e retroattivo e ha stabilito che il contributo per le spese afferenti i fini istituzionali è dovuto solo se dall'attività di bonifica deriva un vantaggio diretto e concreto all'immobile. Nel caso di specie il Consorzio non ha mai allegato né offerto prove circa l'esistenza di un beneficio a favore del terreno della contribuente; la CTR dunque ha correttamente escluso la pretesa. Non vi è pronuncia sulle spese processuali; la Corte dà atto dei presupposti per l'adempimento previsto dall'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge regionale Calabria n.11/2003
art.17; art.23, commi 1 e 2; art.24
La legge prevedeva un contributo consortile articolato in due quote: una per le spese istituzionali 'indipendentemente dal beneficio fondiario' (lett. a) e una connessa ai benefici fondiari quantificati dal piano di classifica (lett. b). La Corte ne interpreta le disposizioni alla luce della successiva giurisprudenza costituzionale: la quota 'indipendente dal beneficio' non può essere applicata quando manca un concreto beneficio all'immobile.
Sentenza Corte Costituzionale n.188/2018
Dichiara l'illegittimità costituzionale della parte dell'art.23, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2003 che prevedeva il contributo 'indipendentemente dal beneficio', affermando che la debenza del contributo consortile deve essere ancorata all'esistenza di un beneficio concreto e non astratto. La pronuncia ha efficacia sostitutiva e retroattiva.
Legge regionale Calabria n.13/2017
Ha modificato il comma 1 dell'art.23 della l.r. 11/2003 per richiedere espressamente che i proprietari paghino il contributo solo se 'traggono un beneficio' dalle opere o dall'attività di bonifica, adeguando la disciplina regionale alla pronuncia costituzionale.
Costituzione della Repubblica Italiana
Art.119 richiamato dalla Corte costituzionale come limite alla materia tributaria regionale; art.136 disciplina gli effetti delle sentenze di incostituzionalità (cessazione dell'efficacia della norma). La Corte di legittimità richiama la retroattività e gli effetti generalizzati della declaratoria di illegittimità.
d.lgs. n.546/1992
Norma richiamata nel ricorso in relazione ai mezzi di impugnazione in materia tributaria; la Corte la menziona nei motivi dedotti, ma la decisione si basa essenzialmente sulla illegittimità costituzionale e sull'onere probatorio del contribuente consortiale.
Codice di procedura civile
Richiamato come parametro di censura per vizio di motivazione e violazione di legge nelle decisioni di merito impugnate; la Corte valuta i motivi di cassazione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle regole sulla prova del beneficio.
d.P.R. n.115/2002
Norma richiamata nella parte finale della sentenza per quanto concerne l'adempimento tecnico-amministrativo successivo alla pronuncia (atto dovuto del ricorrente relativo a eventuali versamenti o adempimenti).
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.188/2018, i contributi consortili previsti dalla l.r. Calabria non possono essere richiesti semplicemente sulla base dell'inclusione dell'immobile nel comprensorio: è necessario che esista un beneficio concreto, diretto o comunque fruibile, derivante dall'attività o dalle opere di bonifica.
- L'onere di provare l'esistenza del beneficio grava sull'ente impositore che pretende il contributo quando la pretesa non è fondata sul piano di classifica che quantifica i benefici; se il Consorzio basa la richiesta sulla sola inclusione nel perimetro, deve dimostrare il vantaggio effettivo conseguito dall'immobile.
- I piani di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono essenziali per l'applicazione dei criteri di riparto connessi ai benefici fondiari (lett. b), mentre la quota per fini istituzionali non può essere staccata dal requisito del beneficio a seguito della giurisprudenza costituzionale.
- Le sentenze di illegittimità costituzionale con effetto sostitutivo e retroattivo incidono anche sui rapporti pendenti e sulle pretese già notificate: in casi analoghi la giustizia tributaria può annullare cartelle ove non sia dimostrato il beneficio.
- Una cartella di pagamento in materia consortile deve essere motivata in relazione al requisito del beneficio; la mancanza di motivazione o la mancata offerta di prova da parte dell'ente conserva una valida ragione di impugnazione a favore del contribuente.
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