Sentenza n. 5724/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento A) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Massa di Somma n. 69 prot. n. 15229 del 28.10.2025 acquisita al prot. consortile n. 4858 del 29.10.2025, con la quale è stato ordinato al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla “di provvedere alla rimozione di tutto il materiale di rifiuto abusivamente scaricato nell'Alveo Molaro secondo quanto segnalato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Massa di Somma”; B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui precipuamente il Verbale di verifica prot. n. 14930 del 23.10.2025 redatto dal Gruppo Comunale di Protezione civile del Comune di Massa di Somma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale del 28 ottobre 2025 che ha ordinato al Consorzio la rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti nell'Alveo Molaro, connesso verbale di verifica della Protezione civile comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune, richiamando l'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 e le competenze consortili in materia di bonifica, gli ha ordinato di rimuovere rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati da ignoti in due punti dell'Alveo Molaro, ricadente nel perimetro definitivo del Parco Nazionale del Vesuvio. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare la propria legittimazione passiva e l'imputazione di responsabilità in assenza di accertamento in contraddittorio, di autonome verifiche comunali e di elementi concreti di dolo o colpa; ha inoltre sostenuto che i propri compiti istituzionali, delineati dalla normativa regionale e dallo statuto, riguardano la sistemazione e manutenzione idraulica, non la rimozione generalizzata di rifiuti abbandonati da terzi. Il Consorzio ha appreso dell'esistenza del verbale della Protezione civile soltanto con la notificazione dell'ordinanza.
La decisione
Il ricorso è accolto e l'ordinanza è annullata. Il TAR qualifica l'atto come esercizio del potere tipico previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, e non come ordinanza contingibile e urgente: depongono in tal senso l'oggetto, i richiami alla disciplina ambientale e alle linee guida ARPAC, nonché la previsione delle conseguenze dell'inottemperanza ai sensi dell'art. 255, comma 3, dello stesso decreto. Il richiamo, nelle premesse, all'art. 54 d.lgs. 267/2000 e alla tutela dell'incolumità non muta la natura del potere esercitato. È fondata e assorbente la censura relativa alla mancata partecipazione del Consorzio all'accertamento in contraddittorio richiesto dall'art. 192, comma 3, quale garanzia necessaria per l'imputazione al proprietario o titolare di diritti sull'area della responsabilità per rifiuti abbandonati da terzi. Il Consorzio aveva conosciuto il verbale solo alla notifica dell'ordinanza; l'omissione del contraddittorio determina l'illegittimità dell'atto e non è neutralizzabile ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. Il TAR esclude inoltre che l'ordine di predisporre il piano di indagine preliminare richiedesse una censura autonoma, trattandosi di modalità attuativa dell'ordine di rimozione. Le spese sono compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
L'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che l'imputabilità della violazione avvenga "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati".
La partecipazione in contraddittorio degli interessati è un presupposto essenziale dell'accertamento necessario per imputare al proprietario o titolare di diritti sull'area la responsabilità per l'abbandono di rifiuti da parte di terzi.
art. 21-octies l. 241/1990
La norma, nel richiedere in maniera esplicita l'instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'ordinanza sindacale di rimozione rifiuti, esclude l'applicabilità dell'art. 21-octies della legge generale sul procedimento amministrativo in materia di vizi formali del provvedimento.
La violazione della specifica garanzia rafforzata del contraddittorio prevista dall'art. 192, comma 3, non è sanabile mediante la regola di non annullabilità dei vizi formali prevista dall'art. 21-octies.
art. 50, comma 4, d.lgs. 267/2000
Com’è noto, la prima disposizione conferisce il potere al Sindaco di adottare un’ordinanza contingibile e urgente per far fronte a situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere sostenuta da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, in ragione delle quali si giustificherebbe la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente.
Il potere contingibile e urgente richiede un pericolo effettivo non tipizzato, sorretto da adeguata istruttoria e congrua motivazione; è residuale rispetto al potere tipico di rimozione dei rifiuti quando ricorrono i presupposti di quest'ultimo.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La circostanza che nelle premesse all’ordinanza venga citato anche l’art. 54 del d.lg. n. 267/2000 e che si faccia riferimento alla necessità di ristabilire la piena funzionalità dell’Alveo a tutela della pubblica e privata incolumità non muta la conclusione sopra rassegnata stante la chiara volontà dell’Ente di fare applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 come visto citata nell’oggetto dell’atto e nella parte dispositiva dello stesso.
Il mero richiamo all'art. 54 TUEL e alla tutela dell'incolumità non trasforma in ordinanza contingibile e urgente un provvedimento che, per contenuto e struttura, applica la disciplina tipica dell'art. 192 d.lgs. 152/2006.
art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006
La circostanza che nelle premesse all’ordinanza venga citato anche l’art. 54 del d.lg. n. 267/2000 e che si faccia riferimento alla necessità di ristabilire la piena funzionalità dell’Alveo a tutela della pubblica e privata incolumità non muta la conclusione sopra rassegnata stante la chiara volontà dell’Ente di fare applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 152/2006 come visto citata nell’oggetto dell’atto e nella parte dispositiva dello stesso.
La previsione nell'atto delle conseguenze dell'inottemperanza contemplate dall'art. 255, comma 3, costituisce, insieme agli altri elementi indicati dal TAR, un indice della volontà amministrativa di esercitare il potere tipico previsto dall'art. 192.
Massime di principio
- Quando l'ordinanza di rimozione dei rifiuti richiama nell'oggetto e nel dispositivo l'art. 192 d.lgs. 152/2006 e struttura le prescrizioni secondo la disciplina ambientale, il potere esercitato va qualificato come quello tipico previsto da tale norma, anche se l'atto menziona disposizioni del TUEL o finalità di tutela dell'incolumità.
- L'imputazione al proprietario o al titolare di diritti sull'area della responsabilità per rifiuti abbandonati da terzi ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 richiede accertamenti svolti in contraddittorio con gli interessati; l'omissione di tale garanzia procedimentale determina l'illegittimità dell'ordinanza.
- La garanzia del contraddittorio espressamente prevista dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 è rafforzata e non può essere sostituita dalla mera comunicazione dell'esito dell'accertamento né neutralizzata mediante l'art. 21-octies l. 241/1990.
- Il potere sindacale contingibile e urgente è residuale rispetto al potere tipico di rimozione dei rifiuti e richiede un pericolo effettivo, adeguata istruttoria e congrua motivazione; il suo esercizio non discende dal solo richiamo alla pubblica incolumità.
Come è indicizzato
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