Cassazione Penale, Ordinanza n. 31152/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione si ricava che il solo motivo proposto non era specifico e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/11/2025, deducendo un solo motivo relativo alla sussistenza del dolo nel delitto di calunnia. Dal testo emerge che la doglianza era formulata in modo generico e sostanzialmente in fatto; non si confrontava con le ragioni poste a base della decisione di merito e si limitava a reiterare una deduzione già esaminata e puntualmente disattesa dalla Corte di appello. La censura, quindi, non attaccava specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Il richiamo al dolo del delitto di calunnia implica che la Corte ritiene che la censura fosse rivolta all'elemento soggettivo del reato, ma la motivazione non entra nel merito della configurabilità del dolo perché il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario un motivo specifico e puntuale, che si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o reiterativa è inammissibile.
- Le doglianze che investono il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello, se non tradotte in una critica specifica della motivazione, non sono scrutinabili in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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