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Ordinanza

Ordinanza n. 80/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 2 Luglio 2025 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maida nonché della nota prot. n. 2038/2025 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ed il relativo verbale di accertamento ed ogni altro atto prodromico, connesso e conseguenziale e per la declaratoria del diritto del ricorrente a mantenere in uso la scala in ferro che consente il collegamento alla propria terrazza, con il risarcimento dei danni patiti e patiendi oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202501592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di una scala in ferro di collegamento alla terrazza, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal verbale di accertamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza di demolizione n. 7 del 2 luglio 2025 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maida, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di accertamento. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a mantenere in uso la scala e il risarcimento dei danni. Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha depositato la relazione sui fatti e la documentazione richieste dal TAR con una precedente ordinanza istruttoria, che aveva anche disposto la sospensione interinale dell’ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. La decisione è stata assunta rilevando che il Comune, nonostante l’ordine istruttorio, non si è costituito né ha prodotto alcunché. Il Collegio ha applicato l’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., considerando allo stato non contestate le deduzioni del ricorrente. La sospensione cautelare è stata quindi confermata fino alla trattazione del merito, fissata per l’udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente dal ricorrente; la domanda è stata accolta con sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dei poteri istruttori e della valutazione processuale della mancata produzione degli elementi richiesti al Comune.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    È applicato insieme al comma 2 per ritenere, allo stato, non contestate le deduzioni del ricorrente a fronte dell’inerzia processuale dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, la mancata costituzione dell’amministrazione non determina automaticamente l’ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente; tuttavia, quando l’amministrazione omette anche di adempiere a uno specifico incombente istruttorio disposto dal giudice, il collegio può valutare tale inerzia ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a. e considerare allo stato non contestate le deduzioni avversarie.
  • La sospensione interinale dell’atto impugnato può essere confermata in sede cautelare quando l’amministrazione, ritualmente evocata, non si costituisce e non fornisce la relazione e la documentazione richieste dal giudice, lasciando non contestata la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente.
  • La sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione produce effetti fino alla definizione della controversia nel merito, senza anticipare la decisione sull’illegittimità definitiva dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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