Ordinanza n. 80/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 2 Luglio 2025 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maida nonché della nota prot. n. 2038/2025 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ed il relativo verbale di accertamento ed ogni altro atto prodromico, connesso e conseguenziale e per la declaratoria del diritto del ricorrente a mantenere in uso la scala in ferro che consente il collegamento alla propria terrazza, con il risarcimento dei danni patiti e patiendi oltre interessi moratori e rivalutazione sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di una scala in ferro di collegamento alla terrazza, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal verbale di accertamento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’ordinanza di demolizione n. 7 del 2 luglio 2025 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Maida, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale di accertamento. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a mantenere in uso la scala e il risarcimento dei danni. Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha depositato la relazione sui fatti e la documentazione richieste dal TAR con una precedente ordinanza istruttoria, che aveva anche disposto la sospensione interinale dell’ordinanza di demolizione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. La decisione è stata assunta rilevando che il Comune, nonostante l’ordine istruttorio, non si è costituito né ha prodotto alcunché. Il Collegio ha applicato l’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., considerando allo stato non contestate le deduzioni del ricorrente. La sospensione cautelare è stata quindi confermata fino alla trattazione del merito, fissata per l’udienza pubblica del 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente dal ricorrente; la domanda è stata accolta con sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
art. 64, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dei poteri istruttori e della valutazione processuale della mancata produzione degli elementi richiesti al Comune.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È applicato insieme al comma 2 per ritenere, allo stato, non contestate le deduzioni del ricorrente a fronte dell’inerzia processuale dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la mancata costituzione dell’amministrazione non determina automaticamente l’ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente; tuttavia, quando l’amministrazione omette anche di adempiere a uno specifico incombente istruttorio disposto dal giudice, il collegio può valutare tale inerzia ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a. e considerare allo stato non contestate le deduzioni avversarie.
- La sospensione interinale dell’atto impugnato può essere confermata in sede cautelare quando l’amministrazione, ritualmente evocata, non si costituisce e non fornisce la relazione e la documentazione richieste dal giudice, lasciando non contestata la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente.
- La sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione produce effetti fino alla definizione della controversia nel merito, senza anticipare la decisione sull’illegittimità definitiva dell’atto.
Come è indicizzato
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