Cassazione Penale, Sentenza n. 2849/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Riolo ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere. Contestava la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto associativo per traffico di stupefacenti (ruolo di referente/finanziatore e di smerciatore della droga prodotta presso la piantagione Agriplant), rilevando l'assenza di elementi probatori di versamenti o flussi finanziari, e chiedeva di escludere le aggravanti (carattere armato dell'associazione e altre aggravazioni previste) nonché di revocare la misura per difetto delle esigenze cautelari concrete e attuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva fondato la valutazione dei gravi indizi su conversazioni intercettate e captate, servizi di osservazione e pedinamento, spostamenti ripetuti del ricorrente verso luoghi di incontro con altri partecipi (es. Barrafranca, Caltanissetta) e sulla presenza documentata del ricorrente nei pressi della piantagione illegale (Piazza Armerina), con presunta consegna di una pistola a un gestore della piantagione. I motivi relativi alle aggravanti sono stati dichiarati inammissibili per carenza d'interesse (la loro esclusione non inciderebbe sulla misura in atto), mentre il motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto manifestamente infondato per essere una critica del merito e per mancanza di elementi concreti idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nel caso di associazione di tipo mafioso o associativa per stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti
La Corte ritiene che la contestazione associativa ai sensi dell'art. 74 giustifichi, per la sua gravità indiziaria, la presunzione relativa di esigenze cautelari; la natura associativa e le circostanze fattuali descritte rafforzano la sussistenza dei gravi indizi.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. b
aggravante per il traffico di sostanze stupefacenti
Le aggravanti contestate (compreso il carattere armato dell'associazione) possono aumentare il quadro indiziario, ma la loro eventuale elisione è irrilevante quando non incide sulla misura cautelare già disposta e sui termini della stessa.
Codice di procedura penale, art. 273
dedotto nel ricorso come presunta violazione
La Corte considera la censura fondata su presunte violazioni procedurali come, in realtà, un'attacca del merito della valutazione indiziaria; la funzione di questa Corte in materia cautelare è controllare la congruenza e la completezza della motivazione, non riesaminare le prove ex novo.
Codice di procedura penale, art. 274
richiamato in relazione ai limiti della critica al merito della decisione cautelare
Critiche che consistono in una rivalutazione del merito della prova e della decisione del giudice del riesame sono inammissibili in cassazione.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
valutazione delle esigenze cautelari
La norma regola l'accertamento delle esigenze cautelari; la Corte richiede elementi concreti per superare la presunzione relativa di necessità della misura nelle ipotesi associative contestate.
Codice di procedura penale, art. 303, comma 1, lett. a, n. 3
termine della durata della custodia cautelare
La durata della misura è coerente con i termini previsti; l'eventuale esclusione di aggravanti non avrebbe inciso sulla durata della misura così come già fissata.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la valutazione della Corte è limitata a verificare la congruenza e completezza della motivazione del giudice di merito: non è ammesso un riesame libero delle prove.
- Conversazioni intercettate, servizi di osservazione, pedinamenti e la presenza documentata nei luoghi della commissione del reato costituiscono elementi idonei a configurare gravi indizi di colpevolezza.
- Le doglianze sulle aggravanti possono essere dichiarate prive di interesse se la loro esclusione non altera la misura cautelare o la durata di essa.
- Per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in caso di contestazione associativa è necessario proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza delle esigenze di custodia o l'adeguatezza di misure meno afflittive.
- Una censura che in realtà mira a una rivalutazione difensiva del materiale indiziario (es. assenza di prove di flussi finanziari) è spesso inammissibile in cassazione se non mostra vizi logici o di motivazione nel provvedimento impugnato.
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