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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19324/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in un complesso condominiale industriale. Un proprietario confinante e il condominio agirono per il risarcimento dei danni derivati dall'incendio nei confronti delle proprietarie del capannone da cui il rogo sarebbe partito e della società conduttrice. Il condominio, a sua volta, propose domanda nei confronti delle proprietarie e della conduttrice per ottenere il risarcimento dei danni alle strutture comuni, anche in forma specifica o per equivalente, dopo avere promosso un accertamento tecnico preventivo. In funzione di tale credito chiese anche sequestro conservativo, poi revocato in sede di reclamo. Il Tribunale rigettò le domande e compensò integralmente le spese. La Corte d'appello, su impugnazione delle proprietarie/erede, riformò la regolazione delle spese, ponendole a carico del condominio sia per il cautelare sia per il giudizio ordinario e per l'appello. Il condominio ricorse per cassazione deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo: 1) che vi fosse soccombenza reciproca e quindi legittima compensazione delle spese; 2) in subordine, che la liquidazione dei compensi per il procedimento cautelare fosse superiore ai parametri del D.M. n. 55/2014 e non correttamente rapportata alla tabella applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese non è un diritto della parte soccombente, ma rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis; pertanto è incensurabile in cassazione salvo vizi motivazionali estremi. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la soccombenza reciproca nel rapporto processuale tra condominio e proprietarie del capannone, poiché solo il condominio aveva proposto domande specifiche contro di loro, tutte rigettate, e il sequestro era stato revocato. Quanto alla liquidazione del compenso per il cautelare, ha ritenuto non fondata la censura perché la Corte territoriale aveva considerato due fasi procedimentali (sequestro e reclamo/revoca) e l'importo liquidato risultava comunque inferiore ai valori tabellari complessivamente applicabili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del condominio alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regola ordinaria è la soccombenza: le spese seguono la parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è consentita solo nei casi previsti dalla norma; non sussiste un diritto della parte soccombente alla compensazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    È richiamato come norma di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 10

    Costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi nel procedimento cautelare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La regolazione delle spese processuali è dominata dal principio di soccombenza; la compensazione costituisce eccezione e non un diritto della parte soccombente.
  • La compensazione delle spese, quando consentita dalla disciplina applicabile, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è normalmente insindacabile in cassazione, salvo motivazione mancante, apparente o illogica.
  • La soccombenza reciproca va valutata in concreto nel singolo rapporto processuale tra le parti e non può essere affermata in modo astratto per il solo fatto che in causa siano state proposte più domande contrapposte.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, il giudice può considerare le diverse fasi del procedimento; la censura è infondata se l'importo liquidato resta complessivamente coerente con i parametri tabellari applicabili.
  • In assenza di ricorso incidentale sul valore del procedimento, la parte non può contestare in cassazione un presupposto di liquidazione che la sentenza di merito ha definitivamente posto a base del calcolo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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