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Sentenza

Sentenza n. 1859/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della decisione dell'8 aprile 2025 della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia, comunicata ai ricorrenti a mezzo PEC il 19 maggio 2025, pronunciata all'esito del ricorso proposto dai Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS- avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso nei confronti di quest'ultima da ATS Milano con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025; - di tutti gli atti della relativa istruttoria, ivi compresi i verbali della Commissione Regionale d'Appello ed in particolare del verbale della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia di riunione della Commissione dell'8 aprile 2025; - del giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso da ATS Milano con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025 nei confronti dell'atleta -OMISSIS-; - della deliberazione di Giunta Regionale - Regione Lombardia n. 2455 del 7 ottobre 2014 avente ad oggetto “approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981” e del regolamento di funzionamento della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981 presso la Regione Lombardia; - delle norme per la presentazione dei ricorsi innanzi la Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981; - di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni valutative, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti. Con riserva espressa di formulare motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della Nota trasmissione prot. n. G1.2025.0039910 del 13/10/2025 del parere/verbale di riesame della Commissione e dell’allegato Parere/verbale di riesame della Commissione emesso in data 22/09/2025 unitamente all’all. n° 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del riesame medesimo, conosciuto in data 13 ottobre 2025; - della Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1813 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto “Approvazione del regolamento di funzionamento della commissione regionale d’appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche istituita ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 66/8”; nonché - della decisione dell’8 aprile 2025 della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia, comunicata ai ricorrenti a mezzo PEC il 19 maggio 2025, pronunciata all'esito del ricorso proposto dai Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS- avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso nei confronti di quest’ultima da ATS Milano con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025; - di tutti gli atti della relativa istruttoria, ivi compresi i verbali della Commissione Regionale d'Appello ed in particolare del verbale della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi della L.R. 66/1981 presso la Regione Lombardia di riunione della Commissione dell’8 aprile 2025; - del giudizio di non idoneità alla pratica sportiva del calcio emesso da ATS Milano con nota prot. 00595/B/321 del 07/02/2025 nei confronti dell'atleta -OMISSIS-; - delle norme per la presentazione dei ricorsi innanzi la Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche ai sensi dell'art. 10 della L.R. N. 66/1981; - di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni valutative, comunque presupposto, correlato, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202502778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non idoneità alla pratica agonistica del calcio, confermato dalla Commissione Regionale d’Appello e successivamente rinnovato in sede di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il giudizio di non idoneità della minore alla pratica agonistica del calcio, inizialmente emesso dall’ATS e poi confermato dalla Commissione Regionale d’Appello, deducendo: carenza di istruttoria e violazione delle regole sulla composizione della Commissione per l’assenza di uno specialista oftalmologo; difetto di motivazione, per mancata spiegazione delle ragioni del diniego e mancata valutazione delle soluzioni protettive prospettate; travisamento dei fatti e omessa considerazione della documentazione sanitaria, della letteratura scientifica e di casi analoghi; mancato bilanciamento tra tutela della salute e diritto allo sport; irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento e discriminazione, anche in relazione alla possibilità di praticare il calcio mediante appositi occhiali protettivi. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati il nuovo parere della Commissione del 22 settembre 2025, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare di riesame, e il regolamento regionale del 2024, riproponendo le censure relative alla composizione dell’organo, all’istruttoria, alla valutazione della letteratura scientifica e all’idoneità dei dispositivi di protezione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando il provvedimento del 22 settembre 2025 come atto di conferma propria: esso era stato adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione, sostituendo e assorbendo il precedente diniego. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. È stata ritenuta infondata la censura sulla composizione della Commissione: l’art. 9 del regolamento regionale richiede la presenza di un componente specialista nella patologia pertinente tra quelli già appartenenti alla Commissione, ma non impone necessariamente la nomina di un ulteriore sanitario specialista, che l’art. 6, comma 4, del D.M. 18 febbraio 1982 configura come facoltà discrezionale. Sono state respinte anche le censure relative all’istruttoria, alla motivazione e alla valutazione tecnica. Il giudizio della Commissione è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base del rischio concreto di traumi irreversibili all’unico occhio funzionante, della riduzione del campo visivo e della maggiore esposizione negli sport di contatto, nonché della letteratura scientifica richiamata. La Commissione aveva inoltre esaminato l’utilità degli occhiali protettivi, ritenendoli non idonei a escludere i rischi di traumatismi orbitali e di gravi complicanze. Il giudice ha ricordato che, nelle valutazioni medico-sanitarie, il sindacato sulla discrezionalità tecnica è limitato al travisamento dei fatti e alla macroscopica illogicità, non potendo sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. È stata esclusa anche la discriminazione, poiché i casi comparativi indicati riguardavano atleti operanti in ordinamenti diversi o con condizioni cliniche non omogenee. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 l.r. Lombardia n. 66/1981

    Attribuisce alla Commissione Regionale d’Appello il compito di riesaminare i certificati di non idoneità alla pratica sportiva agonistica.

  • artt. 9 e 10 l.r. Lombardia n. 66/1981

    Costituiscono il fondamento regionale della procedura di revisione dei certificati di non idoneità sportiva.

  • art. 6, commi 3 e 4, D.M. 18 febbraio 1982

    La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

    La composizione ordinaria della Commissione è definita dal comma 3; il ricorso a ulteriori specialisti per il singolo caso è una facoltà discrezionale e non un obbligo automatico.

  • art. 9 regolamento CRA approvato con D.G.R. Lombardia n. XII/1813 del 29 gennaio 2024

    La seduta della CRA è valida quando sono presenti almeno 3 dei suoi componenti: devono comunque essere sempre presenti il Presidente e i componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare.

    La presenza dello specialista richiesto deve essere assicurata tra i componenti della Commissione già individuati dal regolamento; la disposizione non impone la nomina di un ulteriore sanitario esterno.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego; nel caso concreto il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione medico-tecnica della Commissione.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Sono stati richiamati in relazione ai principi di buon andamento, economicità, efficacia e correttezza dell’azione amministrativa, senza che il giudice ravvisasse violazioni.

  • art. 97 Cost.

    È stato invocato in relazione al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, ma il giudice non ha rilevato vizi dell’istruttoria o della decisione.

  • art. 3 Cost.

    Il giudice ha escluso la violazione del principio di eguaglianza poiché i casi comparativi indicati non erano omogenei per normativa applicabile o condizioni cliniche.

  • art. 2 l. 67/2006

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di discriminazione; la censura è stata respinta.

  • art. 30 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla partecipazione alla vita sportiva; il giudice non ha ravvisato una violazione nel diniego fondato su un rischio sanitario concreto e motivato.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme al GDPR e all’art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati per la tutela dei dati personali e sanitari mediante oscuramento in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Un provvedimento adottato dopo un riesame disposto dal giudice, quando deriva da una nuova istruttoria e da una rinnovata ponderazione degli interessi, costituisce atto di conferma propria: sostituisce e assorbe il provvedimento originario, rende improcedibile l’impugnazione di quest’ultimo per sopravvenuta carenza di interesse e deve essere autonomamente impugnato.
  • Il remand cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, entro il vincolo conformativo fissato dal giudice, consentendole di rivalutare complessivamente la fattispecie senza limitarsi al solo profilo specificamente indicato nell’ordinanza.
  • Quando la disciplina prevede che la Commissione possa avvalersi di sanitari ulteriormente specializzati in relazione al caso concreto, tale acquisizione costituisce una facoltà discrezionale e la loro mancata convocazione non determina di per sé l’illegittima composizione dell’organo.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni medico-sanitarie espressione di discrezionalità tecnica è limitato al travisamento dei fatti, all’omessa considerazione di circostanze rilevanti e alla manifesta illogicità o irragionevolezza; il giudice non può sostituire la propria valutazione specialistica a quella dell’organo competente.
  • Un giudizio medico di non idoneità sportiva è legittimamente motivato quando individua, sulla base di conoscenze scientifiche e dati tecnici, il rischio concreto di un danno irreversibile e valuta specificamente l’idoneità delle misure protettive alternative prospettate.
  • La comparazione con altri casi non impone un diverso esito quando le fattispecie differiscono per condizioni cliniche, disciplina normativa applicabile o caratteristiche tecniche rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaGiustizia sportiva e giurisdizioneDecisione e riti speciali
RamiSanitàSportProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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