Sentenza del 22/06/2022 n. 2971 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Lavori di straordinaria manutenzione e recupero edilizio - Quantificazione Imu - Riduzione - Oneri a carico del contribuente - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il contribuente ha richiesto che l'IMU fosse quantificata sulla base del valore del sedime del fabbricato ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 457/1978, in relazione a immobili interessati da lavori di manutenzione straordinaria e di recupero edilizio, comunicati al Comune mediante SCIA presentata nello stesso anno cui si riferiva la pretesa impositiva. La questione è se tale richiesta sia valida e se il contribuente fosse tenuto ad adempiere ad ulteriori obblighi dichiarativi per fruire della determinazione ridotta dell'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto priva di vizi la condotta del contribuente: la richiesta di calcolare l'IMU sul valore del sedime, nella situazione di lavori di manutenzione straordinaria e di recupero edilizio comunicati mediante SCIA nel medesimo anno, è legittima. Non sussiste alcun ulteriore obbligo dichiarativo a carico del contribuente per ottenere tale determinazione dell'entità dell'IMU. Ne consegue che il Comune deve effettuare la determinazione dell'imposta secondo i parametri indicati senza esigere dichiarazioni aggiuntive.
Norme richiamate
Legge 17 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1
La norma consente, per gli immobili interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e di recupero edilizio, di considerare ai fini della determinazione dell'imposizione il valore del sedime del fabbricato; tale valutazione può essere invocata dal contribuente quando i lavori siano stati regolarmente comunicati mediante SCIA.
Cassazione civile, sentenza n. 14111/2017
La giurisprudenza ha affermato che la presentazione della SCIA nello stesso anno cui si riferisce la pretesa impositiva è sufficiente per legittimare la determinazione del valore ai fini IMU sul sedime e che il contribuente non è obbligato a fornire ulteriori dichiarazioni per fruire della riduzione.
Massime di principio
- Se un immobile è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria o recupero edilizio, la valorizzazione ai fini IMU può essere effettuata sul valore del sedime quando ciò è previsto dalla normativa (art. 31 l. 457/78).
- La presentazione della SCIA relativa ai lavori, se effettuata nello stesso anno cui si riferisce l'imposizione, è idonea a far valere la determinazione del valore ai fini dell'IMU; non sono in genere richieste ulteriori dichiarazioni dal contribuente.
- Il contribuente deve comunque conservare e poter documentare la tempestiva presentazione della SCIA e l'effettiva natura dei lavori, poiché tali elementi sono la base della rideterminazione dell'imposta.
- Il Comune non può pretendere ulteriori adempimenti formali oltre la SCIA per rifiutare la determinazione dell'IMU sul sedime; eventuali contestazioni devono essere fondate su elementi concreti che dimostrino l'inesistenza o l'irregolarità dei lavori o della comunicazione.
- In casi analoghi è prudente comunicare tempestivamente al Comune la SCIA e, se opportuno, produrre agli uffici copia della segnalazione o ricevute, conservando ogni documento che attesti la corrispondenza temporale tra lavori/SCIA e periodo impositivo.
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