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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36071/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena e rideterminato la pena residua in 7 mesi e 19 giorni per presunto mancato svolgimento, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato, dell'attività lavorativa non retribuita presso il Comune di Ravanusa. Il ricorrente deduceva (1) che l'onere di attivazione del lavoro di pubblica utilità incombe sull'ufficio competente (e non sul condannato) e pertanto la revoca era illegittima; (2) errore nel calcolo della pena residua, sostenendo che doveva farsi riferimento al D.M. 26 marzo 2001 e non agli artt. 56-bis e 57 della L. n. 698/1981, con conseguente diversa quantificazione della pena residua (secondo il ricorrente 3 mesi e 24 giorni).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo esame, perché il giudice dell'esecuzione aveva imputato tout court al condannato il ritardo nell'avvio del lavoro di pubblica utilità senza verificare chi e quando aveva avviato la fase esecutiva. La Corte ha osservato che il Comune di Ravanusa aveva espresso disponibilità e che il ricorrente ha comunque svolto il lavoro dal 12/07/2022 al 18/10/2022, quindi non risultano elementi certi che consentano di addebitare al solo Gambino il ritardo. Sul punto relativo al calcolo della pena residua la Corte non ha deciso nel merito, avendo ritenuto assorbente la questione sull'illegittima imputazione del ritardo, e ha rinviato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale di Agrigento quale giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'opposizione ex art. 667 comma 4; usato per inquadrare la natura del provvedimento impugnato.

  • artt. 165 e 168 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle censure del ricorrente in ordine a inosservanza e vizio di motivazione; la Corte sottolinea che non può essere imposto al condannato l'onere di attivare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, attivazione che spetta all'autorità giudiziaria/uffici competenti.

  • art. 661, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    «l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689». In caso di mancato avvio del medesimo, o di altra violazione connessa al suo svolgimento, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, procede alla revoca della pena sostitutiva e ripristina quella sostituita.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'avvio e le modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità sono di responsabilità dell'autorità che ha applicato la pena (e degli uffici che curano l'esecuzione), e che la revoca può intervenire solo dopo aver verificato l'esigibilità e l'effettivo mancato avvio imputabile al condannato.

  • art. 63, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamata come norma di riferimento per le modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità, come previsto dall'art. 661 c.1-bis c.p.p.; rimanda alle disposizioni organizzative e convenzionali per l'attuazione.

  • artt. 56-bis e 57, Legge n. 698/1981

    Utilizzati dal giudice dell'esecuzione ai fini del 'ragguaglio' per il calcolo della pena residua, ma la Corte osserva che la questione del criterio di calcolo va analizzata con riferimento alla normativa e alle convenzioni applicabili (si segnala il richiamo del ricorrente al D.M. 26/03/2001).

  • D.M. 26 marzo 2001

    Richiamato dal ricorrente come criterio corretto per il ragguaglio/quantificazione della pena residua in presenza di lavoro di pubblica utilità, in quanto rinvia alle convenzioni stipulate tra uffici giudiziari e comuni; la Corte non decide nel merito ma indica che il criterio di calcolo va verificato in sede di rinvio.

Massime di principio

  • L'avvio e le modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità sono responsabilità dell'autorità giudiziaria/uffici competenti: il condannato non è obbligato ad attivare il procedimento né a indicare l'ente dove svolgere il lavoro.
  • Prima di revocare la sospensione condizionale della pena per mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esigibilità dell'obbligo e accertare chi è responsabile del ritardo nell'avvio: la mera inerzia apparente del svolgimento non giustifica la revoca se non è provato che l'inerzia sia imputabile al condannato.
  • La documentazione della successiva disponibilità dell'ente e dell'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato pesa contro un'automatica revoca: va valutata la tempistica e le iniziative degli uffici coinvolti.
  • Sulle questioni di calcolo della pena residua occorre verificare il criterio normativo applicabile (es. D.M. 26/03/2001 e convenzioni locali) e non adottare automaticamente un criterio alternativo senza motivazione; tali profili possono richiedere esame in sede di rinvio.

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