Ordinanza n. 1368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia, Sez. I, n. 68/2026, che aveva accolto il ricorso contro un’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha appellato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Ha contestato l’analisi atomistica svolta dal TAR sui singoli elementi indizianti, ritenendo che il rischio di infiltrazione mafiosa dovesse essere valutato mediante una considerazione globale e sintetica del quadro indiziario. La difesa erariale ha inoltre evidenziato sopravvenuti ulteriori indici di pericolosità riferibili alla società.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ravvisato prima facie profili di fondatezza dell’appello, ritenendo cautelarmente rilevante la censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe negato, nei fatti, la natura globale e sintetica del giudizio sul rischio infiltrativo, esaminando atomisticamente gli elementi dell’interdittiva. Ha inoltre valorizzato le ulteriori sopravvenienze indicate dalla difesa erariale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per l’8 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la domanda cautelare proposta in appello avverso l’efficacia della sentenza di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio sul rischio di infiltrazione mafiosa, gli elementi indizianti devono essere valutati secondo una prospettiva globale e sintetica, senza atomizzarne l’esame al punto da perdere la rilevanza complessiva del quadro indiziario.
- Ai fini della tutela cautelare in appello, la censura relativa all’erronea valutazione atomistica degli indizi e la sopravvenienza di ulteriori elementi di pericolosità possono integrare prima facie profili di fondatezza dell’impugnazione e giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
Come è indicizzato
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