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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1142/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per plurimi reati di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) e relative distrazioni/simulazioni riconducibili a cessioni di ramo d'azienda e prelievi di disponibilità/merci. I motivi di ricorso denunciavano: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sottrazione di disponibilità liquide e del magazzino e sulla simulazione della cessione d'azienda; (2) estinzione dei reati per prescrizione già alla data della sentenza di appello, atteso il rinvio d'udienza per adesione del difensore allo sciopero; (3) carenza di motivazione e di prova circa la responsabilità di Tisci Alfonso; (4) vizio nella comparazione tra attenuanti e aggravanti, con esclusione delle generiche per assenza di confessione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. In particolare: il secondo motivo (prescrizione) è stato rigettato: l'adesione del difensore allo sciopero ha determinato sospensione del termine prescrizionale fino all'udienza successiva, per cui la Corte d'appello ha correttamente computato la sospensione; il ricorso di Tisci Gennaro è stato dichiarato inammissibile. Gli altri motivi (sui profili di merito e di motivazione) sono stati ritenuti aspecifici, generici o manifestamente infondati: la Cassazione ha ritenuto congrua e logica la valutazione del giudice di merito, che ha fatto riferimento alle scritture contabili, agli accertamenti della curatela e alle risultanze probatorie, nonché alla figura di "amministratore di fatto" per estendere le responsabilità. È stata altresì confermata la legittimità del giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti come valutazione di merito insindacabile in Cassazione se congruamente motivata. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha precisato che l'eventuale decorso della prescrizione successivo alla sentenza impugnata non poteva essere rilevato in Cassazione data l'inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), artt. 216 co.1 n.1 e n.2, 219, 223 n.1 e n.2

    Le disposizioni sul reato di bancarotta fraudolenta (distrazione/dissipazione, simulazione di trasferimenti e bancarotta documentale) sono state applicate per inquadrare le condotte di cessione fraudolenta del ramo d'azienda, distrazioni di disponibilita' liquide e magazzino e alterazioni contabili; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi materiali e soggettivi in capo agli imputati, anche in ragione del ruolo di amministratore di fatto

  • Codice penale, art. 81 co.2

    Riferito alla continuazione e concorrente responsabilità nell'ambito delle condotte delittuose; la contestazione ha considerato la responsabilità concorrente tra gli imputati

  • Codice penale, art. 110

    Riguarda il concorso di persone nel reato e giustifica l'imputazione a più soggetti per il medesimo disegno criminoso

  • Codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. e)

    Norma che individua i vizi di motivazione e violazioni di legge dedotte in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi di ricorso, dove invocata, manifestamente infondati o aspecifici

  • Codice penale, art. 159 co.1 n.3

    Norma richiamata nel calcolo dei termini prescrizionali: la Corte ha interpretato che il rinvio d'udienza determinato dall'adesione del difensore allo sciopero sospende la prescrizione fino all'udienza successiva, anche oltre i 60 giorni previsti

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione basato su motivi generici, aspecifici o che ripropongono censure non specificate in appello è frequentemente dichiarato inammissibile: in Cassazione è necessario enunciare e argomentare punti specifici di doglianza.
  • L'adesione del difensore a uno sciopero che determina il rinvio dell'udienza costituisce causa di sospensione del termine prescrizionale fino all'udienza successiva; pertanto va conteggiata nella determinazione della prescrizione.
  • Quando primo e secondo grado forniscono motivazioni coerenti e omogenee, la motivazione della sentenza di appello può integrarsi per relationem con quella di primo grado e formare un unico corpo argomentativo resistente al sindacato di Cassazione.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" comporta l'estensione dei doveri e delle responsabilità tipiche dell'amministratore di diritto: chi esercita il controllo e la gestione reale può essere ritenuto penalmente responsabile per i reati fallimentari ancorché non formalmente nominato.
  • L'assenza o l'omissione delle scritture contabili aggiornate e la mancata giustificazione delle consistenze patrimoniali possono legittimamente portare a inferenze probatorie (vendite non contabilizzate, distrazioni) se sostenute da elementi indiziari e da congrua motivazione.
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale di merito: in Cassazione è sindacabile solo se emerge un vizio di illogicità o manifesta arbitrarietà nella motivazione.

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