Sentenza n. 4518/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente del 20.4.2024, notificato in data 2.5.2024 - prot. Prefettura n. 0158175 Cat. 12B16 Area1/Staff 3 OSP; - di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio, preceduto dal ritiro cautelativo delle armi e dalla comunicazione di avvio del procedimento, con il quale gli era stata vietata la detenzione di armi in ragione della ritenuta inaffidabilità, desunta dal coinvolgimento in due procedimenti penali originati da conflitti con vicini: uno per minacce e l'altro per violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ha dedotto, anzitutto, l'omessa valutazione delle controdeduzioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. Nel merito ha contestato l'uso acritico, da parte della Prefettura, delle risultanze dei procedimenti penali, entrambi archiviati, sostenendo che le archiviazioni escludevano la rilevanza degli episodi e che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato né i singoli fatti né la sua personalità. Ha inoltre evidenziato la custodia sicura delle armi, il possesso di un recente certificato medico di idoneità al rinnovo del porto d'armi, l'assenza di precedenti condanne e di procedimenti penali pendenti. La Prefettura ha chiesto il rigetto, sostenendo l'ampia discrezionalità riconosciuta dall'art. 39 TULPS e la rilevanza preventiva della misura, fondata sulla grave conflittualità di vicinato e non sulla necessità di accertare una responsabilità penale o un concreto abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla censura procedimentale, ha ritenuto sufficiente che il provvedimento finale desse conto, in modo sostanzialmente percepibile, delle ragioni per cui l'amministrazione non aveva accolto le osservazioni dell'interessato, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni memoria. Nel merito ha rilevato che il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di detenere strumenti atti a offendere. Il divieto prefettizio ex art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato anche senza una condanna penale, senza un giudizio di pericolosità sociale e senza un precedente abuso delle armi. È sufficiente una valutazione ragionevole e congruamente motivata di non completa affidabilità, anche sulla base di fatti privi di autonoma rilevanza penale. Nel caso concreto, la Prefettura aveva valorizzato due distinti episodi di conflittualità con vicini, collocati in diversi contesti territoriali, nonché l'attestazione della conflittualità contenuta nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Secondo il TAR, tali elementi erano idonei a fondare una prognosi di possibile abuso o uso incauto delle armi, considerata la particolare esigenza di prevenire l'escalation dei conflitti interpersonali. La successiva archiviazione dei procedimenti penali non impediva l'autonoma valutazione amministrativa, soggetta al solo limite della palese irragionevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti (...) alle persone ritenute capaci di abusarne
La norma attribuisce al Prefetto un'ampia discrezionalità preventiva e cautelare: il divieto può fondarsi su una prognosi di non completa affidabilità e non richiede né una condanna penale né un concreto abuso delle armi.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento impone l'esame delle memorie dell'interessato, ma non la loro confutazione analitica, purché il provvedimento finale renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni.
art. 699 cod. pen.
È richiamato quale espressione del generale divieto di detenere armi, rispetto al quale il porto d'armi costituisce un'eccezione.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato insieme all'art. 699 cod. pen. quale fondamento del generale divieto di detenzione e porto di armi, derogabile solo in presenza di piena affidabilità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 TULPS ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere adottato quando sussista una ragionevole prognosi di non completa affidabilità del detentore, anche in assenza di un concreto abuso delle armi, di un giudizio di pericolosità sociale o di una condanna penale.
- Ai fini dell'adozione del divieto di detenzione di armi, l'autorità di pubblica sicurezza può valorizzare anche fatti o situazioni privi di autonoma rilevanza penale, purché l'apprezzamento sia fondato su risultanze istruttorie attendibili, congruamente motivato e non affetto da manifesta irragionevolezza.
- La conflittualità grave e reiterata nei rapporti di vicinato, anche quando i procedimenti penali originati dagli episodi siano stati archiviati, può costituire elemento sufficiente a fondare il giudizio prefettizio di inaffidabilità, poiché la misura mira a prevenire anche il rischio potenziale di uso improprio o incauto delle armi.
- L'archiviazione del procedimento penale non vincola l'autorità amministrativa, poiché la valutazione penale della responsabilità e quella amministrativa dell'affidabilità ai fini della detenzione di armi perseguono finalità e utilizzano presupposti differenti.
- L'obbligo di esaminare le memorie presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'obbligo di confutarle analiticamente; è sufficiente che la motivazione del provvedimento renda comprensibili le ragioni per cui l'amministrazione non ha aderito alle osservazioni dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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