Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02471/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per IRPEF e addizionali relative agli anni d'imposta 2011 e 2012, tassando i redditi da lavoro dipendente percepiti da un cittadino italiano residente in Italia per l'attività svolta presso l'ambasciata della Repubblica d'Indonesia presso la Santa Sede. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi ritenendo applicabile l'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Indonesia, sul presupposto che la remunerazione fosse imponibile solo nello Stato pagante e che, non essendo i servizi resi in Italia ma in uno spazio asseritamente extraterritoriale collegato alla Santa Sede, operasse l'esenzione. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 19, par. 1, lett. b), della Convenzione Italia-Indonesia, dell'art. 37, par. 3, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dell'art. 15 dei Patti lateranensi e degli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 601 del 1973, sostenendo che: le prestazioni erano rese nel territorio italiano, in Roma; l'ambasciata presso la Santa Sede non si sottrae alla territorialità italiana solo perché gode di immunità internazionali; il personale ausiliario cittadino italiano e residente in Italia non rientra nell'esenzione prevista per i membri del personale di missione che non siano cittadini o residenti permanenti nello Stato accreditatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che l'art. 19, par. 1, lett. b), della Convenzione Italia-Indonesia non esclude in via generale la tassazione in Italia dei redditi di chi lavori in un'ambasciata presso la Santa Sede, se il lavoratore è cittadino italiano e residente in Italia e l'immobile, pur godendo di immunità diplomatiche, resta compreso nel territorio dello Stato italiano. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l'esame della domanda subordinata rimasta assorbita e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19, par. 1, lett. a), Convenzione tra Italia e Indonesia sulle doppie imposizioni

    "Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente ... sono imponibili soltanto in questo Stato"

    La regola generale di imposizione nel solo Stato pagatore opera solo nei limiti della disposizione e non elimina la verifica della lett. b) quando il servizio è reso nell'altro Stato contraente.

  • art. 19, par. 1, lett. b), Convenzione tra Italia e Indonesia sulle doppie imposizioni

    "Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che ... abbia la nazionalità di detto Stato"

    Va interpretato nel senso che sono imponibili in Italia le remunerazioni percepite da personale residente in Italia e di cittadinanza italiana che svolga servizi in un'ambasciata presso la Santa Sede ubicata nel territorio italiano.

  • art. 37, par. 3, Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

    "I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità ... dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi"

    La disposizione tutela solo il personale che non sia cittadino dello Stato accreditatario e non vi abbia la residenza permanente; non si estende al cittadino italiano residente in Italia impiegato presso un'ambasciata straniera presso la Santa Sede.

  • art. 15, Patti lateranensi

    "a determinati immobili utilizzati dalla Santa Sede vengano attribuite le immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri"

    L'attribuzione di immunità non comporta extraterritorialità in senso proprio: l'immobile può restare parte del territorio italiano.

  • art. 3, Patti lateranensi

    È richiamato per ribadire che la piena proprietà e potestà della Santa Sede concerne specificamente il territorio della Città del Vaticano.

  • art. 4, d.P.R. n. 601 del 1973

    "l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli stati esteri"

    È evocato dalla ricorrente come norma non estensibile al caso del cittadino italiano residente in Italia impiegato presso l'ambasciata di uno Stato estero presso la Santa Sede.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    Fondamento processuale della cassazione con rinvio.

  • art. 385 c.p.c.

    Disciplina la pronuncia sulle spese e il rinvio al giudice di merito.

  • art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la regolazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità è stata ritenuta infondata perché non supportata da precedenti conformi della Cassazione.

  • art. 2 TUIR

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per affermare la tassazione dei residenti sui redditi ovunque prodotti.

  • art. 3 TUIR

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per la tassazione mondiale dei residenti.

Massime di principio

  • Le immunità e le esenzioni riconosciute al personale diplomatico o assimilato devono essere interpretate restrittivamente e non si estendono oltre i soggetti e le condizioni espressamente previsti dalla norma internazionale o interna richiamata.
  • Ai fini dell'imposizione sui redditi di lavoro dipendente, la qualificazione del luogo di svolgimento dell'attività deve tener conto della localizzazione giuridica dell'immobile nel territorio dello Stato, senza confondere le immunità diplomatiche con una vera extraterritorialità.
  • La convenzione contro le doppie imposizioni va letta in modo coerente con la sua struttura: la lett. b) dell'articolo dedicato ai redditi da lavoro subordinato opera come eccezione specifica alla regola generale della lett. a), e non può essere svuotata di significato.
  • Il cittadino italiano residente in Italia che lavori presso una rappresentanza diplomatica straniera ubicata in Italia non può invocare l'esenzione fiscale prevista per il personale che non sia cittadino né residente permanente dello Stato accreditatario.
  • L'appartenenza dell'immobile alla Santa Sede o il suo godimento di immunità internazionali non escludono, di per sé, che esso rientri nel territorio italiano ai fini tributari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte sul reddito
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.