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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3526/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) in relazione a un incidente in cui il trattore da lui condotto, effettuando una svolta a sinistra, collideva con il motociclo di Veronesi Ivan. I motivi di ricorso denunciavano: (I) errore di applicazione della legge penale per mancato richiamo dell'art. 154 cod. strada (svolta) e uso al suo posto dell'art. 140 cod. strada; (II) travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione in relazione alla conformazione dei luoghi e alle distanze/visibilità (rectilineo di 100 m vs 50 m); (III) errata valutazione del bilanciamento tra aggravante e attenuanti generiche e discostamento dal minimo edittale; (IV) illogicità nella misura della sospensione della patente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la motivazione dei giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) formi una "doppia conforme" idonea a sottrarre alla revisione di merito la ricostruzione dei fatti; le censure sulla dinamica del sinistro sono ricadenti nel travisamento del fatto e non sono sindacabili in cassazione salvo specifiche condizioni non presenti; l'errato richiamo normativo (art. 140 invece di art. 154) è irrilevante se il fatto è descritto chiaramente e il diritto di difesa non è compresso; il bilanciamento delle circostanze è rimesso al giudice di merito e adeguatamente motivato; la censura sulla durata della sospensione della patente è inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma penale incriminatrice (omicidio colposo). I giudici hanno ritenuto integrata la fattispecie, anche nella forma aggravata prevista dal comma 2, per la violazione di norme sulla circolazione stradale con colpa generica e specifica del conducente del trattore.

  • art. 140 cod. strada

    Richiamato nell'imputazione come principio generale di comportamento nella circolazione; la Corte ha ritenuto che l'uso di una norma generale nell'imputazione non vizi la contestazione quando il fatto è descritto puntualmente.

  • art. 154 cod. strada

    Norma specifica sulla svolta dei veicoli evocata dalla difesa come quella pertinente alla fattispecie; la Corte ha ritenuto irrilevante l'omesso richiamo formale seppure la condotta attribuita coincida con la violazione di norme sulla circolazione.

  • art. 159 cod. strada

    Menziionato nel corpo della sentenza come riferimento tecnico; comunque la Corte ha sottolineato che l'assenza di un preciso richiamo formale a norme specifiche non esclude la rilevanza delle violazioni dedotte nella motivazione di merito.

  • art. 41, comma 2 c.p.

    Regola sul nesso causale e sulle cause sopravvenute; la Corte di merito ha ritenuto che la condotta del motociclista non interrompa il nesso causale perché prevedibile e non idonea a escludere la responsabilità del conducente del trattore.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per la sintesi dei motivi di impugnazione in cassazione; citato come base formale per l'articolazione dei motivi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di gravame proponibili in cassazione (travisamento della prova); la Corte ha ricordato i limiti di utilizzabilità di tale doglianza in presenza di "doppia conforme".

  • art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati nella motivazione per affermare l'inammissibilità delle questioni non dedotte in appello e la limitazione della cognizione della Cassazione ai motivi consentiti.

  • art. 609, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla cognizione di questa Corte ai soli motivi di ricorso consentiti; usato per sostenere l'inammissibilità delle censure non devolute al giudice di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di 3.000 euro per inammissibilità non colposa della causa.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per una nuova valutazione della dinamica fattuale quando le decisioni di primo e secondo grado siano conformi: le censure sul travisamento del fatto sono ammissibili solo in presenza di specificità e, in caso di "doppia conforme", solo se il dato contestato è stato introdotto per la prima volta dall'appello.
  • L'errata o mancata indicazione dell'articolo di codice nella contestazione formale non invalida la pronuncia se il fatto è descritto con sufficiente precisione e il diritto di difesa non è compresso.
  • La ricostruzione tecnico-scientifica di un incidente stradale e l'attribuzione delle responsabilità dinamiche spettano al giudice di merito e sono assoggettate a sindacato di legittimità molto limitato, purché motivate adeguatamente.
  • Le censure relative alla determinazione della pena e al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti sono sottoposte a controllo di legittimità molto limitato: il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché la motivazione sia congrua e non illogica.
  • Questioni non sollevate in grado di appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione, salvo i casi espressamente legittimati dalla norma; quindi rammentare di esporre tutte le questioni rilevanti fin dall'appello.
  • Se il Pubblico Ministero chiede l'inammissibilità del ricorso e i motivi sono di fatto o proceduralmente inammissibili, la Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e irrogare sanzioni processuali, incluse le spese e la Cassa delle ammende.

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