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Sentenza

Sentenza n. 991/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, dell’obbligo di pagamento derivante da una sentenza del giudice ordinario del lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore una somma a credito nei confronti dell’Amministrazione. Il ricorso era stato notificato e depositato nel settembre 2025. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva effettuato il pagamento della somma dovuta, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto durante il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta in via amministrativa. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero la metà delle spese di lite, liquidata in euro 400,00 oltre accessori se dovuti, nonché la rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore delle difensore dichiaratesi antistatari. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, anche in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; il giudizio è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito dell’integrale pagamento del credito.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal titolo giudiziale, viene meno l’interesse alla prosecuzione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa durante il giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
  • Se il pagamento dell’Amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione una quota delle spese del giudizio, anche quando la controversia si definisce senza una decisione di merito sull’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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