Cassazione Civile, Ordinanza n. 30441/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
L'ente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in una controversia indicata come avente ad oggetto un contratto d'opera e la responsabilità professionale. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto e notificato al controricorrente. La controversia in Cassazione ha quindi riguardato gli effetti processuali della rinuncia: se fosse necessaria o meno l'accettazione della controparte, se il giudizio dovesse dichiararsi estinto e se dovessero essere poste a carico del rinunziante le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia è atto unilaterale recettizio e produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; tuttavia, in mancanza di contestuale adesione del controricorrente, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo che tale previsione operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, non anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il rito camerale in Cassazione.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia produce effetti senza necessità di accettazione delle altre parti.
art. 306 c.p.c.
Richiamato in contrapposizione: a differenza della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti.
art. 391 c.p.c.
La condanna alle spese non è pronunciata solo se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale recettizio che estingue il processo senza bisogno di accettazione della controparte.
- La notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti serve a consentire l'eventuale adesione, rilevante soprattutto ai fini della regolazione delle spese.
- In mancanza di adesione alla rinuncia da parte del controricorrente, il giudizio si estingue ma il rinunziante resta tenuto alla rifusione delle spese di legittimità.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione riferita soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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