Sentenza del 01/09/2022 n. 25749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, a seguito dell'annullamento del diniego di definizione agevolata; non è stata quindi pronunciata decisione di merito sulla fondatezza dell'avviso di recupero. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'utilizzo in compensazione di un credito IVA eccedente il limite di Euro 516.466,99 previsto dalla L. n. 388/2000, art. 34, comma 1, irrogando la sanzione del 30% per omesso versamento dell'IVA compensata. La contribuente sosteneva di aver rispettato i limiti di legge perché gli importi richiesti a rimborso non possono cumularsi con le compensazioni. Dopo decisioni favorevoli alle Fratelli F. in primo e secondo grado, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Nel frattempo la contribuente ha chiesto la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018, art. 6; l'ufficio aveva negato la definizione, tale diniego è stato impugnato e poi annullato dalla Corte di Cassazione, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1
limite di Euro 516.466,99
Il limite è quello previsto per l'utilizzo in compensazione; la CTR aveva ritenuto che il limite operi distintamente per i rimborsi e per le compensazioni fiscali (non cumulabilità), oltre a evidenziare profili di contrasto con i principi comunitari di neutralità IVA.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
definizione delle liti pendenti aventi ad oggetto atti impositivi
Consente la definizione agevolata delle liti pendenti; l'accoglimento della definizione o l'annullamento del diniego di definizione determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
Giurisprudenza di Cassazione (es. principio richiamato, Cass. n. 16484/2022)
Principio che l'annullamento di atti o attivazione di condizioni che cancellano la controversia rende inammissibile o estinto il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La presentazione e l'accoglimento di una istanza di definizione agevolata (D.L. 119/2018, art. 6) può estinguere la controversia tributaria in corso: se il diniego viene annullato o la definizione accolta, i successivi ricorsi possono diventare inammissibili per cessazione della materia del contendere.
- Sulla questione del cumulo tra rimborsi richiesti e compensazioni, esiste una linea giurisprudenziale che tratta rimborsi e compensazioni come operazioni distinte e non cumulabili ai fini del limite previsto dalla L. 388/2000 art. 34; tuttavia tale limitazione può sollevare profili di conformità al principio comunitario di neutralità dell'IVA e quindi la soluzione può dipendere da valutazioni di diritto comunitario.
- Se l'amministrazione nega la definizione agevolata, il contribuente ha strumenti per impugnare tale diniego: l'annullamento del diniego può avere effetti decisivi sul giudizio principale rendendolo estinto senza pronuncia di merito.
- Prima di proseguire con ricorsi di merito, valutare sempre la possibilità di definizione agevolata o di altre soluzioni stragiudiziali, perché possono rendere inutili o estinti i contenziosi già avviati.
- Le pronunce di estinzione del giudizio non costituiscono valutazioni sul fondamento dell'accertamento fiscale: in casi analoghi potrebbe essere necessario riaprire o riformulare l'azione se permangono questioni di merito non esaminate.
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