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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19300/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

A seguito del furto di un macchinario acquistato mediante contratto di locazione finanziaria e coperto da polizza assicurativa con clausola di vincolo a favore della finanziatrice, il giudice di primo grado aveva condannato l'assicuratrice a versare l'indennizzo alla banca finanziatrice e a risarcire l'utilizzatrice per il pregiudizio derivato dal ritardato pagamento dell'indennizzo, pregiudizio che la società attrice assumeva causato dalla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, dalla revoca di affidamenti bancari e dall'innalzamento del rating di settore, con liquidazione equitativa del danno. In appello l'assicuratrice aveva ottenuto la riforma del capo risarcitorio e la società utilizzatrice aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che ricorressero i presupposti per la liquidazione equitativa perché il danno era provato e solo difficile da quantificare; il secondo denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che la documentazione prodotta dimostrasse il danno patrimoniale, in particolare gli interessi moratori maturati nel rapporto di leasing per effetto del ritardo nell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva correttamente escluso la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. perché non era stata dimostrata la stessa esistenza del danno, oltre all'impossibilità o difficoltà di provarne il preciso ammontare. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è consentita solo quando sia provata l'esistenza del danno e sia impossibile o particolarmente դժվարoso provare il suo preciso ammontare; non può essere usata se manca la prova del danno stesso.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno aquiliano segue i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., richiamando quindi anche i presupposti della liquidazione equitativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che investe la valutazione delle prove non può trasformarsi in una contestazione di merito della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'inammissibilità del ricorso comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno presuppone sempre la prova dell'an debeatur, non essendo sufficiente la sola difficoltà di quantificazione del pregiudizio.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tale apprezzamento spetta al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che il danno non è stato provato nella sua stessa esistenza, la statuizione che esclude la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è coerente e non censurabile come violazione di legge.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ammissibile se, in sostanza, si contesta soltanto il modo in cui il giudice ha valutato le prove e non il mancato rispetto di una regola legale di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoLeasingRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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