Cassazione Penale, Sentenza n. 27462/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza in data 13/09/2025 della Corte di Appello di Napoli. RINALDI contesta la condanna per tentativo di estorsione pluriaggravato (capo D), denunciando travisamento del fatto, carenza di motivazione circa l'aggravante del "metodo mafioso" e l'art. 628, comma 3, n.3, nonché la non pertinenza delle prove (intercettazioni e dichiarazioni della vittima e dei commercianti). DI GIOVANNI e VIRENTE impugnano la riforma della sentenza di assoluzione (capo N: danneggiamento seguito da incendio, violenza privata e aggravante art. 416-bis.1), lamentando che la Corte d'appello ha basato la condanna esclusivamente sulle dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (testimoni rumeni) mai sentiti in contraddittorio, senza adottare garanzie compensative richieste dalla giurisprudenza CEDU e di legittimità (cd. "Al-Khawaja test"). Denunciano inoltre errori sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale e mancata valutazione di memorie difensive.
La decisione
Per RINALDI: il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte di Cassazione ritiene che le censure soggiacciano a una diversa valutazione del fatto (travisamento) non sindacabile in sede di legittimità; confermata la responsabilità per tentativo di estorsione con aggravanti come motivato dalla Corte di merito; condanna alle spese, pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile. Per DI GIOVANNI e VIRENTE: i ricorsi sono ritenuti fondati; la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli perché rinnovi il giudizio: la Corte d'appello non ha applicato correttamente il principio (ex CEDU Al-Khawaja e giurisprudenza interna) atteso che le dichiarazioni predibattimentali, oltre a essere determinanti ed esclusive, non sono state raccolte con adeguate garanzie procedurali (audizione congiunta/interpretazione, assenza di riscontri estrinseci, mancata motivazione rafforzata), per cui non potevano costituire base di condanna senza rigorosi elementi compensativi. La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di Maurizio Virente è respinta dalla Cassazione (la questione va decisa dalla Corte d'appello in sede di rinvio).
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante "metodo mafioso")
L'aggravante è di natura oggettiva e può sussistere quando le modalità esecutive evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non è necessaria l'effettiva appartenenza dell'agente a un'associazione mafiosa
art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. (aggravante per estorsione commessa da persona che fa parte di associazione mafiosa)
art. 628, comma 3, n.3 c.p.
Si può estendere ai concorrenti nel reato anche se non tutti gli agenti sono parte dell'associazione mafiosa; riguarda qualità personale del colpevole e si applica se il concorrente era consapevole
art. 512 cod. proc. pen. (dichiarazioni predibattimentali)
Le dichiarazioni acquisite mediante lettura possono essere utilizzate ma, se determinanti o esclusive, richiedono che nella raccolta siano state adottate garanzie procedurali compensative che ne assicurino l'attendibilità
art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (poteri officiosi del giudice di merito)
Consente al giudice di avvalersi di poteri istruttori (anche dopo) per acquisire elementi che possano compensare l'assenza del contraddittorio
art. 616 cod. proc. pen. (inammissibilità per motivi che comportano mero distinto giudizio di merito)
Consente la declaratoria d'inammissibilità quando il ricorso si risolve in mera diversa valutazione delle risultanze di fatto non sindacabile in Cassazione
art. 627, comma 5, cod. proc. pen. (effetti dell'annullamento e rinvio)
Stabilisce che l'estensione degli effetti della sentenza di annullamento al terzo va valutata dalla Corte d'appello in sede di rinvio
art. 6 CEDU (diritto a processo equo) e giurisprudenza CEDU Al-Khawaja / Schatschaschwili
art. 6 CEDU; sentenze GC Al-Khawaja e Tahery (15/12/2011) e Schatschaschwili (15/12/2015)
Una condanna basata su dichiarazioni predibattimentali è compatibile con la CEDU solo se esistono adeguate garanzie compensative (riscontri intrinseci/estrinseci, scrutinio modalità raccolta) in funzione del peso probatorio delle dichiarazioni
Sezioni Unite, sentenza n. 11586/2021
Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021
Ha ammesso la rinnovazione del dibattimento con lettura di dichiarazioni non ripetibili in appello solo se la decisione di riforma è motivata in modo rafforzato anche con elementi ulteriori che compensino il sacrificio del contraddittorio
Massime di principio
- Se la condanna si fonda in misura esclusiva o determinante su dichiarazioni predibattimentali non sottoposte al contraddittorio, occorrono garanzie compensative (riscontri intrinseci/estrinseci, esame delle modalità di raccolta, testimonianze di conferma) e una motivazione rafforzata; in mancanza la Cassazione annulla e rinvia
- La Corte di Cassazione non sindaca (inammissibile) una valutazione meramente alternativa dei fatti già operata dal giudice di merito: le censure che chiedono diversa valutazione delle risultanze processuali possono essere dichiarate inammissibili per travisamento del fatto
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche senza prova di una associazione mafiosa costituita o della partecipazione dell'agente all'associazione, purché le modalità del fatto evochino la forza intimidatrice mafiosa
- L'aggravante dell'art. 628, comma 3, n. 3, si applica anche ai concorrenti che fossero consapevoli dell'impiego del metodo mafioso da parte degli esecutori materiali, indipendentemente dall'assoluzione per associazione mafiosa
- Richieste di integrazione del contraddittorio o estensione degli effetti di annullamento a terzi devono essere valutate dalla Corte d'appello nel giudizio di rinvio, non dalla Cassazione al momento dell'annullamento
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