Sentenza del 19/01/2021 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Sussistenza della forza maggiore nel caso di crisi di liquidità dovuta al ritardo nel saldo da parte dei clienti - - Possibilità di annullamento di sanzioni ed interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento risultante da controllo automatizzato delle dichiarazioni (Mod. UNICO 2010, periodo 2009) per omesso versamento IVA/IRAP. La difesa ha dedotto la sussistenza di forza maggiore dovuta a crisi di liquidità provocata dall'impossibilità di incassare fatture emesse negli anni 2007-2009 a causa della morosità dei clienti (sono stati prodotti fatture, elenchi clienti morosi e decreti ingiuntivi). La società ha sostenuto di aver adempiuto agli obblighi dichiarativi, di aver usato diligenza e di non aver privilegiato altri creditori rispetto al fisco, chiedendo l'annullamento di sanzioni e interessi.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente la causa di forza maggiore per crisi di liquidità. Sono state annullate le sanzioni (con riferimento alla mancanza provvisoria di liquidità come causa di forza maggiore); gli accertamenti derivanti dal controllo automatico restano titolo per l'imposta dovuta ma le sanzioni amministrative sono state escluse. Le spese di giudizio di questo grado sono state compensate ex art.15 D.Lgs.546/1992.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997, art.6, comma 5
Le sanzioni da omesso versamento non possono essere irrogate quando la condotta sia dipesa da forza maggiore; l'impossibilità economica (crisi di liquidità) può costituire esimente.
D.P.R. n.600/1973, art.36-bis
Norma che disciplina i controlli automatizzati e le rettifiche operate dall'Amministrazione confrontando le dichiarazioni con dati e comunicazioni; fonte dell'emissione della cartella impugnata.
D.P.R. n.633/1972, art.54-bis
Riferimento normativo collegato al controllo degli adempimenti IVA e all'accertamento derivante da comunicazioni e registrazioni.
D.Lgs. 546/1992, art.15
Consentita la compensazione delle spese di giudizio per eccezionali ragioni; applicata nel caso concreto per equità, compensando le spese del grado per le ragioni di fatto e diritto esposte.
Cass. civ., sent. n.15176/2014
Cass. n.15176 del 3.4.2014
Giurisprudenza che ha affermato che non è punibile per mancato pagamento dell'IVA l'imprenditore che ha una crisi di liquidità dovuta al ritardo nel saldo da parte dei clienti.
Cass. civ., sent. n.37301/2014
Cass. n.37301 del 9.9.2014
Giurisprudenza che ha precisato che, in caso di crisi finanziaria, non scatta la condanna per omesso versamento IVA quando l'imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato altri creditori rispetto al fisco.
Giurisprudenza CTP Lazio (sent. n.158/2012 e n.540/2011)
CTP Lazio n.158 del 20.6.2012; n.540 del 12.7.2011
Decisioni che hanno ritenuto che la mancanza provvisoria di liquidità costituisce causa di forza maggiore e legittima l'annullamento di sanzioni e interessi.
Massime di principio
- La crisi di liquidità determinata dall'incapacità di incassare crediti può costituire causa di forza maggiore idonea ad escludere l'applicazione delle sanzioni per omesso versamento IVA, purché l'imprenditore provi l'impossibilità materiale di pagare.
- Per valorizzare la causa di forza maggiore occorre documentare la morosità dei clienti (fatture non pagate, elenchi clienti morosi, azioni esecutive o decreti ingiuntivi) e dimostrare la diligenza posta in essere per recuperare i crediti.
- Non è sufficiente la mera difficoltà finanziaria: il contribuente deve dimostrare che non ha privilegiato altri creditori rispetto al fisco e che l'impossibilità di pagamento è effettiva e temporanea.
- L'accertamento derivante da controlli automatici può rimanere valido per l'imposta dovuta; la tesi di forza maggiore incide soprattutto sull'irrogazione delle sanzioni e, in casi concreti, sugli interessi.
- La giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) fornisce supporto consolidato a favore del contribuente in ipotesi di assoluta impossibilità di pagamento per crisi di liquidità, se adeguatamente provata.
- In caso di contenzioso è opportuno eccepire tempestivamente la causa di forza maggiore e, se si procede in sede giudiziaria, documentare rigorosamente la condotta diligente e gli atti di recupero crediti.
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