Cassazione Penale, Sentenza n. 47166/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato che l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello costituisce nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello: il decreto era stato notificato ad un diverso avvocato, ritenuto erroneamente difensore di fiducia dell'imputato, in violazione delle norme sulla notifica agli eletti domicili e sul regime delle notificazioni in appello, compromettendo il diritto di difesa
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale che incrimina il fatto-reato in contestazione; richiamata per identificare il capo di imputazione nei confronti dell'imputato
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma normativa emergenziale che ha consentito il trattamento cartolare del procedimento; richiamata per giustificare la trattazione in forma cartolare, ma non idonea a sanare l'omessa notificazione
art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15
Ulteriore norma eccezionale richiamata per il trattamento cartolare; non circostanzia la sanabilità di vizi insanabili di notifica
art. 178 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina delle nullità che producono la inefficacia dell'atto; utilizzato per sostenere il carattere assoluto della nullità dovuta all'omessa notifica
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute in ogni stato e grado del procedimento; applicata per affermare che il vizio è rilevabile anche in Cassazione
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Norma sul deposito e notificazione degli atti in presenza di difensore nominato o d'ufficio; la violazione è stata considerata elemento della nullità per errata notifica al presunto difensore
art. 429, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma che disciplina la citazione a giudizio in appello e le modalità di notifica; la sua violazione è stata ritenuta causa della nullità assoluta della sentenza impugnata
Massime di principio
- La mancata notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello al domicilio dichiarato o al difensore effettivamente incaricato costituisce nullità assoluta e insanabile che incide sul diritto di difesa
- La nullità assoluta per omessa notifica è rilevabile d'ufficio e può essere dichiarata in qualsiasi stato e grado del giudizio, inclusa la Corte di Cassazione
- La notifica ad un avvocato diverso, anche se ritenuto erroneamente difensore di fiducia, non supplisce alla notifica valida prevista dalle norme (art. 601 e art. 429 c.p.p.) e determina l'annullamento dell'atto impugnato
- Il trattamento del procedimento in forma cartolare (norme emergenziali) non sana vizi procedurali che costituiscono nullità assolute rispetto al diritto di difesa
- In caso di accertamento di tale nullità, la Corte è tenuta ad annullare la sentenza impugnata e a rinviare il processo per nuovo giudizio ad altra sezione per garantire imparzialità e regolarità procedurale
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