Sentenza n. 422/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 689/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 4024/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 13.3.2025, NOTIFICATA IL 19.3.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 28.250,52, OLTRE INTERESSI LEGALI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 28.250,52, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento per reiterazione di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato e il pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati, con nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato i presupposti processuali: la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di protratta inerzia, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l'esecuzione e prevedendo che la ricorrente segnali l'inutile decorso del termine. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata la natura seriale dell'inottemperanza ministeriale relativa a condanne concernenti la retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 475 c.p.c.
Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; tale adempimento è stato ritenuto idoneo ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Norma richiamata quale disposizione di riformulazione dell'art. 475 c.p.c.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'Amministrazione non abbia adempiuto alle statuizioni di condanna pecuniaria.
- Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, deve essere decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche a tale giudizio.
- Quando l'inottemperanza dell'Amministrazione risulta non contestata e il titolo giudiziale è valido, il giudice amministrativo deve ordinare il pagamento integrale delle somme liquidate, comprensive degli interessi legali maturati secondo il titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'Amministrazione inadempiente dopo l'inutile decorso del termine assegnato per l'esecuzione.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dirigente o funzionario pubblico, quando connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non danno luogo a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
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