Cassazione Penale, Sentenza n. 29430/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza volta a individuare la data di cessazione della permanenza di una condotta associativa ai sensi dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo che dalle dichiarazioni del collaborante Donnarumma Claudio risulterebbe che il fornitore era Aquino Felice e che, quindi, la condotta degli Aquino sarebbe dovuta cessare con l'arresto di costui; inoltre affermava che Donnarumma aveva rapporti con altri fornitori già nel 2005, rendendo non verosimile che le forniture degli Aquino siano proseguite fino al 2007.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente accertato, con lettura logica delle evidenze richiamate nella sentenza di merito, che la gestione delle attività del gruppo Aquino nella piazza di spaccio è perdurata sino a tutto il 2007. Ha ritenuto che le presunte contraddizioni estratte dalla difesa non fossero decisive e costituissero questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La norma riguarda le condotte associative in materia di stupefacenti. Quando il reato è permanente nella forma "aperta" e la data di cessazione della condotta non è fissata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la data di cessazione mediante analisi degli elementi a disposizione
Giurisprudenza di legittimità (Sez. I, n. 21928 del 17.03.2022, rv 283121)
Sez. I n. 21928 del 17.03.2022, rv 283121
Principio secondo cui, in tema di reato permanente contestato nella forma "aperta", il giudice dell'esecuzione deve determinare la data di cessazione della condotta quando non è stata precisata nella sentenza di condanna, attraverso un esame accurato degli elementi probatori
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna non indica la data di cessazione di una condotta permanente "aperta", il giudice dell'esecuzione è competente a determinarla valutando le evidenze processuali disponibili
- Le contestazioni basate su apparenti contraddizioni nelle dichiarazioni di collaboranti sono questioni di fatto: in Cassazione non sono normalmente sindacabili se la valutazione delle prove in sede di merito non risulta manifestamente illogica
- La prova che altri soggetti avevano rapporti con il dichiaratore in anni precedenti non esclude di per sé la continuazione delle forniture da parte di altri membri del gruppo in anni successivi; occorre un accertamento probatorio specifico
- Chi chiede l'anticipata cessazione degli effetti di una condotta permanente ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti a mettere in crisi la ricostruzione dei fatti operata dal giudice dell'esecuzione o dal giudice di merito
- In caso di rigetto dell'istanza esecutiva, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ex lege
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