Cassazione Penale, Sentenza n. 08646/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello: Esposito e Gigante contestano il mancato riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche), lamentando che la loro minima partecipazione, l\'incensuratezza e la lontananza nel tempo dei fatti avrebbero dovuto giustificare il beneficio; Iacoviello deduce due motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e del contraddittorio (art. 521 c.p.p., Cost. e CEDU), perché la Corte di appello avrebbe riformulato il reato presupposto sostituendo la consapevolezza della provenienza mafiosa con una generica consapevolezza di provenienza illecita, condannandolo per fatto diverso da quello contestato; (2) vizio di motivazione e mancato riconoscimento del beneficio di cui all\'art. 62-bis c.p., non avendo valorizzato la finalità dell\'operazione (ripianare i debiti della società e salvaguardare posti di lavoro) e l\'isolato carattere del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Esposito e Gigante ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, osservando che non sussistono elementi di particolare significato a favore del beneficio e che le circostanze invocate sono state comunque valutate in sede di commisurazione della pena. Per Iacoviello ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: la Corte d\'appello non ha alterato la correlazione fra accusa e sentenza poiché il fatto accertato è omogeneo rispetto a quello contestato e risultano dagli atti elementi che permettono di ritenere la consapevolezza della provenienza illecita delle somme (conversazioni, modalità di trasferimento, operazioni simulate). Ha inoltre respinto il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo logica e sufficiente la motivazione della Corte territoriale circa l\'assenza di elementi positivi. Ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La Corte conferma che l\'incensuratezza e circostanze generiche non sono più, di per sé, idonee al riconoscimento delle attenuanti generiche: è sufficiente che il giudice indichi l\'assenza di elementi positivi a favore del beneficio.
art. 648-ter c.p. (riciclaggio/impiego di proventi illeciti)
Il reato può essere accertato anche quando non sia provata con assoluta certezza la provenienza mafiosa dei capitali, purché risulti, anche per indizi e conversazioni, la consapevolezza della provenienza illecita dei fondi; non è necessario l\'individuazione puntuale del reato presupposto, purché esso risulti astrattamente configurabile.
art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante agevolazione mafiosa)
La Corte territoriale ha escluso l\'aggravante per mancata prova della consapevolezza della provenienza mafiosa; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione.
art. 521 c.p.p.
Richiesto dal ricorrente per violazione del contraddittorio in caso di riqualificazione: la Corte di legittimità chiarisce che la diversa qualificazione del fatto in sentenza non viola il principio della correlazione fra accusa e decisione se il fatto accertato è omogeneo rispetto a quello contestato e l\'imputato ha potuto conoscere le emergenze probatorie affrontate.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma quadro per i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto le censure formulate dagli imputati aspecifiche o manifestamente infondate entro i limiti di verifica consentiti in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.
art. 133 c.p.
Richiamato per evidenziare che alcuni elementi evocati dai difensori (rinuncia ai motivi assolutori, incensuratezza, necessità economiche) sono stati comunque valutati in sede di commisurazione della pena e non appaiono idonei a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 43 c.p.
Richiamato in relazione agli artt. 648-ter e alla responsabilità concorrente; la Corte sottolinea la necessità di valutare il contributo causale e soggettivo nella qualificazione del concorso di persone nel reato.
art. 111 Cost.; art. 6 CEDU
Richiamati in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio: la Corte ritiene compatibile con questi principi la riqualificazione del fatto in sentenza quando il nuovo inquadramento sia coerente con gli elementi contestati e conosciuti dall\'imputato.
Massime di principio
- La trasformazione da una specifica qualificazione dell\'illecito a una diversa (es. da 'provenienza mafiosa' a 'provenienza illecita generica') non comporta automaticamente violazione del diritto di difesa se il fatto accertato è omogeneo rispetto a quello contestato e l\'imputato ha avuto conoscenza delle emergenze probatorie.
- Per la fattispecie di riciclaggio/impiego di proventi illeciti (art. 648-ter) non è sempre necessaria l\'identificazione puntuale del reato presupposto; però quest\'ultimo deve risultare almeno astrattamente configurabile alla luce degli elementi di prova.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è legittimo se il giudice indica l\'assenza di elementi positivi: l\'incensuratezza non è più di per sé sufficiente dopo le modifiche legislative e la giurisprudenza.
- Le conversazioni intercettate e gli elementi organizzativi dell\'operazione (modalità di trasferimento del denaro, uso di assegni pro forma, intestazioni fittizie) possono, se valutati congruamente, giustificare la conclusione sulla consapevolezza della provenienza illecita.
- In sede di Cassazione le censure di merito che chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili se non dimostrano vizi logici manifesta-mente rilevanti: la Corte di legittimità controlla la legittimità e la logicità della motivazione, non rinnova il giudizio di fatto.
- Se la Corte territoriale esprime chiaramente i motivi per i quali non riconosce benefici o attenuanti e valuta gli elementi addotti dalla difesa, la sua decisione difficilmente potrà essere annullata per sola aspecificità delle doglianze.
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