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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 1792 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - IVA - Invio telematico - Disguido tecnico non imputabile al contribuente - Omessa presentazione - Non sussiste - Crediti di imposta - Regolare tenuta contabilità - Sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il mancato riconoscimento di crediti IVA indicati in una dichiarazione che non era pervenuta telematicamente all'Amministrazione finanziaria a causa di un disguido tecnico non imputabile al contribuente. L'Amministrazione aveva quindi trattato la dichiarazione come omessa e aveva emesso una cartella di pagamento. Il contribuente sosteneva invece che l'omesso invio fosse meramente tecnico e che i crediti risultassero effettivamente maturati, come dimostrato dalla regolare tenuta della contabilità generale e dei registri IVA.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta infondata. La dichiarazione non è stata considerata omessa in senso sostanziale, poiché il mancato invio dipendeva da un disguido tecnico non imputabile al contribuente. I crediti IVA sono stati riconosciuti come spettanti sulla base della contabilità e dei registri IVA regolarmente tenuti ed esibiti. L'errore tecnico nell'invio è stato considerato irrilevante rispetto alla prova dell'effettiva esistenza e dell'ammontare del credito.

Massime di principio

  • Il mancato invio telematico di una dichiarazione non comporta automaticamente la perdita dei crediti indicati, se il contribuente dimostra che l'omissione dipende da un disguido tecnico non imputabile a lui.
  • Per ottenere il riconoscimento di un credito IVA è essenziale fornire una prova documentale coerente e completa, attraverso la regolare tenuta dei libri contabili, dei registri IVA e della documentazione sottostante alle operazioni.
  • La verifica dell'esistenza sostanziale del credito può prevalere sull'irregolarità formale dell'invio, quando l'Amministrazione non dimostri che il credito sia inesistente o indebitamente utilizzato.
  • Il contribuente deve comunque conservare le ricevute di trasmissione, le comunicazioni di scarto o errore e ogni altra evidenza del malfunzionamento tecnico, oltre a provvedere tempestivamente all'invio o alla regolarizzazione della dichiarazione.
  • La soluzione dipende dalla prova concreta: un semplice richiamo a un errore tecnico non è sufficiente se non è accompagnato da elementi oggettivi che dimostrino sia la non imputabilità dell'omissione sia la spettanza effettiva del credito.

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