Sentenza n. 5351/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza -al giudicato di cui alla sentenza del TAR Campania, Napoli n. 3975/18;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione materiale dell’ordinanza comunale di demolizione del muro, divenuto privo di titolo a seguito dell’annullamento del permesso di costruire disposto dalla sentenza TAR Campania n. 3975/2018
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza TAR Campania n. 3975/2018, che aveva annullato il permesso di costruire rilasciato al controinteressato per opere edilizie, limitatamente alla maggiore altezza di una porzione del muro di recinzione tra proprietà confinanti. Ha dedotto che il Comune, pur avendo adottato l’ordinanza di demolizione n. 7 del 27 giugno 2019, non ne aveva curato l’esecuzione concreta e ha chiesto l’effettivo ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale. Comune e controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem, in ragione del precedente giudizio di ottemperanza concluso con sentenza n. 7195/2022, e hanno dedotto l’infondatezza della domanda anche in considerazione della CILA presentata dal controinteressato il 28 ottobre 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di ne bis in idem: benché la domanda di ottemperanza fosse già stata proposta nel precedente giudizio, sono sopravvenuti elementi che legittimano una nuova domanda. Il muro non è stato abbattuto; inoltre, nel novembre 2024 il ricorrente ha sollecitato la Prefettura, ai sensi dell’art. 41 d.P.R. 380/2001, e il Comune, ma le interlocuzioni non hanno portato all’esecuzione del giudicato. Il Collegio ha affermato che l’ottemperanza non si esaurisce nell’adozione formale dell’ordine di demolizione, ma richiede attività esecutiva sostanziale, consistente nella materiale rimozione o acquisizione. La CILA successivamente presentata, che riguarda anche il muro e sembra aver ulteriormente modificato lo stato dei luoghi, deve essere valutata dal Comune rispetto all’obbligo di rimozione e ripristino, compresi gli effetti dell’inutile decorso del termine assegnato per demolire. Il ricorso è stato accolto: il Comune deve dare materiale attuazione ai provvedimenti entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale inadempimento, il Prefetto di Napoli, o un funzionario delegato, è nominato commissario ad acta, attivabile su istanza del ricorrente, con ulteriori 30 giorni per provvedere. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. 380/2001
Inoltre, consta agli atti che, con missiva inviata via pec in data 25.11.24, l’ istante ha chiesto alla Prefettura di Napoli, ai sensi l'art. 41 del D.P.R. n. 380 del 2001, nella versione novellata dall' art. 10-bis del D.L. n. 76 del 2020, conv. in L. n. 120 del 2020, di provvedere alla demolizione dell’opera abusiva in oggetto, avvalendosi degli uffici del Comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire per ogni esigenza tecnico-progettuale, e al Comune di Pomigliano d’Arco di trasferire all’ufficio del Prefetto tutte le informazioni relative all’abuso edilizio di che trattasi per provvedere alla loro demolizione: le interlocuzioni successivamente intercorse tra i soggetti coinvolti non hanno, infine, condotto all’esecuzione del giudicato.
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta rivolta alla Prefettura di provvedere alla demolizione, avvalendosi degli uffici comunali per le esigenze tecnico-progettuali, e per la richiesta al Comune di trasmettere le informazioni necessarie. La mancata attivazione esecutiva conseguente alle interlocuzioni concorre a dimostrare che il giudicato non è stato attuato.
Massime di principio
- L’obbligo di ottemperare a un giudicato che ha reso prive di titolo opere edilizie non è soddisfatto dalla sola adozione formale dell’ordinanza di demolizione: occorre che l’amministrazione dia seguito a un’attività esecutiva sostanziale, mediante rimozione materiale delle opere o altra modalità satisfattiva prevista dall’ordinamento.
- Una nuova domanda di ottemperanza non è preclusa dal precedente giudizio avente il medesimo oggetto quando siano sopravvenuti elementi rilevanti, quali la persistente mancata demolizione e ulteriori iniziative dirette a ottenere l’esecuzione del giudicato.
- Quando, dopo l’ordine di demolizione, una comunicazione edilizia presentata dal privato riguarda anche l’opera da rimuovere e può aver modificato lo stato dei luoghi, spetta all’amministrazione valutarne l’incidenza sull’obbligo di demolizione e ripristino, considerando anche gli effetti dell’inutile decorso del termine assegnato per adempiere.
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