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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21320/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

Il consorzio aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva deciso sull’impugnazione di un avviso di rettifica del classamento catastale di un impianto. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha depositato memoria riferendo di aver raggiunto un accordo con l’ufficio sulla categoria catastale oggetto della lite e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La Corte ha quindi verificato il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, rilevando che non era possibile una rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, e ha trattato la cessazione della materia del contendere come fattispecie estintiva del processo. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ha altresì precisato che non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la misura non si applica ai casi di estinzione del giudizio, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere, quando determina il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione, comporta l’estinzione del processo e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere non produce giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta e travolge le decisioni rese nei precedenti gradi non ancora passate in giudicato.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è applicabile nei casi di estinzione del giudizio, poiché si tratta di misura eccezionale riferita soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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