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Sentenza

Sentenza n. 765/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 340/2025 emessa dal Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro il giorno 28.05.2025 e pubblicata il 28.05.2025, nel giudizio iscritto al R.G. n. 339/2025, per cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito veniva condannato all'attivazione della Carta elettronica del docente per l'a.s. 2021/2022 favore della Prof.ssa Doriana GELSI;

Giustizia amministrativa202600332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'assegnazione delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 per l'anno scolastico 2021/2022 ed era stato condannato il Ministero all'assegnazione delle somme spettanti. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né l'inadempimento né la spettanza e l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il ricorso è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente al beneficio della Carta elettronica del docente, già accertato dal giudice ordinario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza divenuta irrevocabile, in assenza di specifiche contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, integra inottemperanza e impone all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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