Cassazione Penale, Sentenza n. 28066/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 640 e 615-ter c.p., per il mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 150/2022. La ricorrente deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 581, comma 1-ter in relazione all'art. 164 c.p.p., sostenendo che l'elezione di domicilio era stata effettuata in fase di indagini (in sede di perquisizione) e quindi sarebbe dovuta ritenersi valida anche per la fase d'appello; (ii) in subordine, contrasto della norma con gli artt. 3 e 24 Cost. (soprattutto con riferimento ai diritti di difesa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che l'obbligo introdotto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. impone il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione (o, quantomeno, la puntuale allegazione nell'intestazione dell'atto che la elezione risulti già effettuata e depositata), salvo che tale documentazione sia allegata al momento della proposizione dell'appello in modo da agevolare la notificazione del decreto di citazione. Nel caso di specie l'elezione di domicilio effettuata in sede di perquisizione non era stata depositata né allegata all'atto di appello, con la conseguente inammissibilità. Quanto alla questione costituzionale, la Corte ha richiamato precedenti secondo cui i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p. non violano gli artt. 24, 27 e 111 Cost.: le nuove disposizioni regolano modalità accessorie di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore e non impediscono il diritto di ricorrere. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 150/2022
La norma impone, a pena di inammissibilità, il deposito unitamente all'atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero l'allegazione puntuale nell'atto che la relativa elezione sia già avvenuta, per agevolare la notificazione del decreto di citazione.
art. 164 cod. proc. pen.
Rilevato nella discussione, riguarda le notificazioni all'imputato e le modalità di elezione di domicilio; la Corte segnala che l'elezione effettuata in una fase precedente deve comunque essere documentata/allegata al momento dell'impugnazione per valere ai fini della notificazione.
artt. 157-bis, 157-ter, comma 3, 162 cod. proc. pen.
Richiamati nel quadro normativo delle notificazioni e dell'elezione di domicilio; confermano che le notificazioni successive alla prima seguono il domicilio eletto, ma non esonerano dall'onere di deposito/allegazione con l'appello previsto dall'art. 581, comma 1-ter.
art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma di riforma che ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; la Corte ne conferma l'interpretazione conforme all'assetto procedurale richiesto.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in prospettiva di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, non ravvisando violazione del principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
Invocato con riferimento al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le norme impugnate non limitano il diritto di difesa ma disciplinano modalità accessorie esercitate dal difensore.
art. 27 e art. 111 Cost.
Richiamati nei precedenti valutati dalla Corte: le modalità formali richieste non contrastano con i principi costituzionali della responsabilità penale e del giusto processo.
Giurisprudenza di riferimento (Sez.2, n. 8014 del 11/01/2024 El Janati; Sez.2, n.16480 del 29/02/2024 Miraoiui; Sez.6, Sent. n.3365 del 20/12/2023 Terrasi)
La giurisprudenza di legittimità ammette che l'elezione/dichiarazione di domicilio possa essere effettuata in fasi precedenti, ma richiede che essa sia depositata con l'atto di appello o comunque allegata/esplicitata in esso; in assenza di tale deposito/allegazione l'appello è inammissibile. Inoltre è stato già ritenuto infondato il rilievo di incostituzionalità dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581.
Massime di principio
- Per proporre appello valido è necessario depositare unitamente all'atto di impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p.; la mancata produzione comporta inammissibilità.
- Un'elezione di domicilio effettuata in precedenza (es. in fase di indagini o perquisizione) non vale automaticamente per l'appello se non è documentalmente collegata all'atto di impugnazione: deve essere depositata o espressamente allegata/allegata nell'intestazione dell'appello.
- Se non è possibile il deposito materiale, è fondamentale che il difensore indichi esplicitamente nell'atto di appello l'esistenza e i riferimenti dell'elezione di domicilio già effettuata, allegando idonea documentazione a supporto, per ottemperare al dovere di collaborazione processuale.
- Le censure di illegittimità costituzionale contro le modalità formali di deposito (commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581) sono difficilmente accolte: le norme sono state interpretate come regolatrici di modalità di esercizio dell'impugnazione da parte del difensore, non come ostacolo al diritto soggettivo di impugnare.
- In caso di difetto formale relativo alla notificazione per carenza dell'elezione/domilizio, la strategia difensiva deve priorizzare la documentazione tempestiva e la chiara indicazione nelle prime righe/pezze dell'atto di gravame per evitare inammissibilità.
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