Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di ricostruire il reato originariamente contestato né ulteriori dettagli sul merito della decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/05/2024. Dal testo emerge solo che i motivi attengono alla determinazione del trattamento punitivo, cioè alla misura della pena o ad aspetti sanzionatori della decisione di merito. La Corte di cassazione rileva che tali censure non sono consentite in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che investano esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio, quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto sia sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se mira a una rivalutazione del trattamento punitivo senza dedurre vizi riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11227/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11249/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11253/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11254/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11256/2025 del 20/03/2025
- ordinanza_penale · 20 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 11257/2025 del 20/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →