Cassazione Penale, Sentenza n. 1351/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione rispetto all'eccezione di prescrizione del reato, eccezione sollevata in appello e non espressamente affrontata nella motivazione. Per Pregnolato la difesa ha inoltre sostenuto che la recidiva reiterata contestata non avrebbe comportato aumento di pena, quindi non avrebbe inciso sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata riportava che la difesa aveva proposto l'eccezione di prescrizione e che, comunque, il fatto era stato qualificato come lesioni gravi (lesioni guaribili in otto mesi) sulla base di una consulenza medico-legale acquisita nel procedimento. Alla luce di ciò la Corte ha calcolato il termine di prescrizione sulla base della pena edittale massima applicabile (7 anni di reclusione), determinando un termine di prescrizione pari a 8 anni e 9 mesi, con scadenza il 19 dicembre 2022, successiva alla data della sentenza impugnata. Pertanto la questione della recidiva reiterata risultava irrilevante rispetto alla prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 comma 12-ter (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)
norma richiamata nella sentenza per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale
La norma è stata richiamata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione; non incide direttamente sulla valutazione della prescrizione sostanziale del reato
Codice Penale, art. 583 comma 1 n. 1
riferimento al termine di 40 giorni per la distinzione tra lesioni lievi e lesioni più gravi
La Corte ha ritenuto che le lesioni contestate, giudicate guaribili in otto mesi, superano il parametro dei 40 giorni previsto dalla norma e quindi rientrano nella fattispecie più grave, con conseguente riferimento alla pena edittale massima di 7 anni
Disposizioni generali sul calcolo della prescrizione penale
La Corte ha calcolato il termine di prescrizione in funzione della pena edittale massima prevista per la fattispecie (7 anni), ottenendo un termine di prescrizione di 8 anni e 9 mesi; ne è conseguito che la prescrizione sarebbe maturata dopo la data della sentenza impugnata
Massime di principio
- Se la difesa solleva eccezione di prescrizione, il motivo va specificamente articolato e motivato; tuttavia la Cassazione può dichiarare inammissibile l'impugnazione se il motivo è manifestamente infondato
- La qualificazione della gravità delle lesioni (es. durata della guarigione) è decisiva per individuare la pena edittale applicabile e, conseguentemente, per il calcolo del termine di prescrizione
- La presenza di una consulenza medico-legale nel fascicolo che attesta la durata della prognosi rende difficilmente superabile l'accertamento della gravità delle lesioni se la difesa non censura quel profilo in modo specifico
- Il calcolo della prescrizione si effettua in base alla pena edittale massima della fattispecie: se tale calcolo porta la scadenza della prescrizione oltre la data della sentenza impugnata, l'eccezione di prescrizione è irrilevante
- Questioni secondarie o 'esplorative' sulla incidenza della recidiva sulla prescrizione non cambiano l'esito se, anche senza tenerne conto, la prescrizione non è maturata
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