Cassazione Penale, Sentenza n. 25241/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena a seguito delle decisioni della Corte di cassazione (13/12/2022) e della Corte di appello di Roma (26/06/2023) che avevano ridotto/estinto alcuni capi di imputazione rendendo la pena finale pari a un anno di reclusione, inferiore al limite previsto dall'art. 163 cod. pen. La difesa sosteneva che il giudice dell'esecuzione fosse competente a decidere sulla istanza, poiché la richiesta non poteva essere accolta nei giudizi di cognizione quando la pena complessiva superava il limite per il beneficio; il Tribunale aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che la richiesta avrebbe dovuto essere prospettata nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Velletri e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, sebbene il giudice dell'esecuzione sia astrattamente competente a decidere sulla sospensione condizionale dopo un annullamento senza rinvio che riduca la pena nei limiti dell'art. 163 cod. pen., in concreto non poteva provvedere nel caso specifico perché mancava il presupposto richiesto dalla giurisprudenza: l'istanza non era stata effettivamente presentata nel giudizio di cognizione e non era stata reiterata in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di ricorso dal ricorrente (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale) per contestare il rigetto dell'istanza; la Corte ha esaminato la questione sulla base della giurisprudenza consolidata senza accogliere il motivo.
art. 163, cod. pen.
Fissa il limite massimo della pena per la concessione della sospensione condizionale. La Corte ha confermato che il beneficio può essere concesso solo se la pena finale rientra nei limiti di tale norma e solo se l'istanza è stata proposta nel giudizio di cognizione e, se necessario, reiterata in sede di cassazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è astrattamente competente a decidere sulla sospensione condizionale se, a seguito di annullamento senza rinvio, la pena viene ridotta entro i limiti dell'art. 163 cod. pen.; tuttavia tale competenza opera solo se l'istanza era stata già presentata nel giudizio di cognizione (e reiterata in cassazione se il ricorso mira al ridimensionamento della pena).
- Se la richiesta di beneficio (es. sospensione condizionale) non è stata avanzata nel giudizio di cognizione e non è stata reiterata in sede di legittimità, il giudice dell'esecuzione non può in concreto soddisfarla anche se la pena finale risulta ora nei limiti per la concessione.
- Per preservare la possibilità di ottenere benefici dipendenti dal quantum della pena, il difensore deve presentare l'istanza nei gradi di cognizione e reiterarla in cassazione quando il ricorso per legittimità mira a ottenere una riduzione della pena entro i limiti per il beneficio.
- La tempestività e la forma dell'istanza (in particolare l'averla espressa nel giudizio di cognizione e l'averla ribadita in cassazione) sono requisiti procedurali essenziali: la loro inosservanza può determinare l'inammissibilità della richiesta presso il giudice dell'esecuzione.
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