Corte di giustizia, Sentenza C-323/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2023. — KRI SpA, quale incorporante della SI.LO.NE. - Sistema logistico nord-est Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Esigibilità delle accise – Svincolo irregolare dal regime sospensivo – Atto illecito esclusivamente imputabile a un terzo – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Articolo 14, paragrafo 1 – Abbuono d’imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo – Caso fortuito o caso di forza maggiore – Responsabilità del depositario autorizzato. — Causa C-323/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione, ha chiarito la portata dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/12 in tema di accise sui prodotti in regime sospensivo. Ha escluso che l’abbuono d’imposta per perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore si applichi allo svincolo irregolare causato da falsificazioni documentali di terzi, anche quando il depositario autorizzato sia ignaro della frode. La responsabilità del depositario rimane quindi oggettiva e l’accisa resta esigibile.
Accise: l’abbuono per perdite durante il regime sospensivo non si applica allo svincolo irregolare imputabile a un terzo, anche se il depositario autorizzato è estraneo alla frode e incolpevolmente affidato sulla regolarità del trasporto
La questione giuridica
Se l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE debba essere interpretato nel senso che l’abbuono d’imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a caso fortuito o forza maggiore, si estenda anche allo svincolo irregolare dal regime sospensivo causato esclusivamente da un atto illecito di terzi, quando il depositario autorizzato sia del tutto estraneo alla frode e abbia fatto legittimo affidamento sulla regolarità della circolazione.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12/CEE va interpretato nel senso che l’abbuono d’imposta per perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore presuppone una vera "perdita" del prodotto, ossia la sua sottrazione materiale dal circuito commerciale; non vi rientra lo svincolo irregolare dal regime sospensivo, che mantiene il prodotto nel circuito economico. Ne consegue che il depositario autorizzato resta tenuto al pagamento dell’accisa anche se l’irregolarità deriva esclusivamente da un atto illecito di terzi e il depositario sia totalmente estraneo alla frode e in buona fede.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/12/CEE
- Direttiva 2004/106/CE
- Direttiva 2008/118/CE
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Accise: abbuono d’imposta e svincolo irregolare dal regime sospensivo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione (Italia) in materia di accise su oli minerali circolati in regime sospensivo ai sensi della direttiva 92/12/CEE. Il tema centrale è se il depositario autorizzato possa ottenere l’abbuono d’imposta previsto per le perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore quando lo svincolo dal regime sospensivo sia in realtà frutto di falsificazioni documentali imputabili esclusivamente a terzi.
Fatti e procedimento principale
La SI.LO.NE., poi incorporata in KRI SpA, aveva spedito 196 partite di gasolio e benzina dall’Italia alla Slovenia in regime di sospensione dell’accisa, utilizzando i documenti amministrativi di accompagnamento (DAA). Le autorità italiane hanno poi accertato, tramite assistenza amministrativa con le autorità slovene, che per 161 spedizioni le attestazioni di ricezione risultavano false; solo 35 partite erano effettivamente giunte a destinazione.
Sulla base di tali irregolarità, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto dovuta l’accisa in Italia, notificando un avviso di pagamento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, escludendo l’applicabilità dell’abbuono d’imposta. Nel frattempo, il procedimento penale avviato contro i rappresentanti della società era stato archiviato perché la falsificazione era attribuita esclusivamente al fatto illecito di un terzo.
Questione pregiudiziale
La Corte di cassazione ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12 consenta di riconoscere l’abbuono d’imposta al depositario autorizzato quando:
- lo svincolo irregolare dal regime sospensivo sia dovuto a un atto illecito di un terzo;
- il depositario sia totalmente estraneo alla frode;
- il depositario abbia fatto affidamento, in buona fede, sulla regolarità della circolazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama il sistema della direttiva 92/12, in particolare:
- l’articolo 5, paragrafo 1, sul fatto generatore dell’accisa;
- l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che considera immissione in consumo anche lo svincolo, pure irregolare, dal regime sospensivo;
- l’articolo 13, sugli obblighi del depositario autorizzato;
- l’articolo 14, paragrafo 1, sull’abbuono d’imposta per perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore;
- l’articolo 15, sulla circolazione in regime sospensivo e sulla responsabilità del depositario speditore;
- l’articolo 20, sulle irregolarità nella circolazione.
Sono inoltre ricordate, sul piano nazionale, le disposizioni del decreto legislativo n. 504/1995, ma la soluzione è interamente ricostruita alla luce del diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dalla funzione della direttiva 92/12: garantire l’uniformità dell’esigibilità delle accise e favorire la libera circolazione delle merci, prevenendo frodi ed evasioni.
Osserva che il regime sospensivo comporta solo un rinvio dell’esigibilità dell’accisa, che diviene dovuta quando i prodotti sono immessi in consumo. Lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo costituisce dunque, di per sé, una causa di esigibilità dell’imposta.
Quanto all’articolo 14, paragrafo 1, la Corte precisa che l’abbuono d’imposta richiede cumulativamente:
- l’esistenza di una vera e propria "perdita";
- l’imputabilità della perdita a caso fortuito o forza maggiore.
La nozione di "perdita" viene interpretata in senso autonomo e restrittivo: essa implica la scomparsa materiale del prodotto, cioè la sua sottrazione al possesso o al godimento del depositario, con impossibilità di immissione nel circuito commerciale. Non vi rientra, invece, il prodotto che sia stato svincolato irregolarmente dal regime sospensivo ma continui a circolare nel mercato dell’Unione.
La Corte aggiunge che un’interpretazione estensiva della nozione di perdita sarebbe incompatibile con la struttura della direttiva 92/12, che attribuisce al depositario autorizzato un ruolo centrale e una responsabilità oggettiva nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. Una lettura più ampia indebolirebbe il sistema di controllo e renderebbe più difficile la riscossione delle accise nei casi di frode.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che l’abbuono d’imposta non si applica al depositario responsabile del pagamento dell’imposta in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo, anche se tale svincolo deriva esclusivamente da un atto illecito di un terzo e il depositario sia completamente estraneo alla frode e abbia confidato, in buona fede, nella regolarità dell’operazione.
Principio affermato
Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo non integra una "perdita" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 92/12: il depositario autorizzato resta quindi tenuto al pagamento dell’accisa, senza abbuono, anche in presenza di falsificazione documentale imputabile solo a terzi e di affidamento incolpevole del depositario.
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