Parere n. 789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere conforme sul diniego della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 91/1992, per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. L'istruttoria ministeriale ha evidenziato, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni concernenti la sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sufficienza di tali elementi a integrare la causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 e a giustificare il diniego ministeriale ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
Il parere
La Sezione ha espresso parere conforme al diniego della cittadinanza. Ha ritenuto che la valutazione della rilevanza delle informazioni riservate quali controindicazioni per la sicurezza della Repubblica sia ampiamente discrezionale e che, allo stato degli atti, le conclusioni dell'Amministrazione non risultino ictu oculi manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli. La Sezione ha tuttavia precisato che il provvedimento di diniego non può essere motivato in termini generici: pur nel rispetto della riservatezza dei documenti informativi, deve indicare le ragioni ostative in misura sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La valutazione delle informazioni riservate e della loro rilevanza ostativa all'acquisto della cittadinanza implica un'ampia discrezionalità amministrativa. Il diniego è conforme alla legge quando le conclusioni dell'Amministrazione non appaiono manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli.
Motivazione del provvedimento di diniego
Il decreto di diniego deve indicare, senza divulgare i documenti riservati, le ragioni ostative concretamente considerate, così da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa; non è sufficiente una motivazione generica.
Norme richiamate
art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti ordinari per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
art. 8, comma 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di acquisto della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- La valutazione delle informazioni relative alla sicurezza della Repubblica, quando utilizzate per negare la cittadinanza, rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e può essere censurata quando risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- La riservatezza delle fonti e dei documenti informativi non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare il diniego: il provvedimento deve esporre le ragioni ostative in termini non generici e sufficienti a permettere all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
- Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, il diniego della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica deve essere adottato dal Ministro dell'interno previo conforme parere del Consiglio di Stato.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno relativa al rigetto di un'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana. La richiesta è formulata ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede il conforme parere del Consiglio di Stato quando il diniego sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell'istanza
L'interessato aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana il 7 maggio 2007 e aveva presentato documentata istanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Tale disposizione consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, in presenza dei requisiti temporali di residenza o di decorso del matrimonio e purché non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.
Causa ostativa e istruttoria ministeriale
Nel corso dell'istruttoria sono emerse specifiche controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica. L'Amministrazione ha quindi formulato una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza e ha chiesto il parere della Sezione ai fini del rigetto dell'istanza.
L'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 stabilisce che la presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5. L'art. 8, comma 1, attribuisce al Ministro dell'interno il potere di respingere l'istanza con decreto motivato e richiede, per le ragioni di sicurezza, il conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha esaminato gli elementi informativi riservati allegati alla richiesta. Ha rilevato che la loro valutazione, ai fini della configurabilità di controindicazioni alla concessione della cittadinanza, è ampiamente discrezionale. Allo stato degli atti, le conclusioni dell'Amministrazione non sono apparse manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli e non sono stati individuati elementi idonei a metterne in dubbio la correttezza.
Obbligo di motivazione e tutela della difesa
La Sezione ha posto una specifica condizione motivazionale per il successivo decreto di diniego. La motivazione non può essere generica e deve indicare le ragioni ostative concretamente poste a fondamento della decisione, pur mantenendo riservati i documenti e le informazioni utilizzati dall'Amministrazione. L'esposizione delle ragioni deve essere sufficiente a consentire all'interessato l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere conforme al diniego della cittadinanza nei sensi indicati in motivazione. In ragione della riservatezza dell'affare, ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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