Ordinanza n. 6050/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'accertamento dell'origine professionale e per causa di servizio della patologia contratta e risarcimento dei danni subiti dal Ten. Col. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Il ricorrente, già Tenente Colonnello dell'Aeronautica Militare in servizio dal 1967, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi danno biologico, morale ed esistenziale, derivanti dal carcinoma gastrico, patologia che assume contratta in occasione delle missioni operative svolte in Kosovo dal 21 dicembre 2002 al 25 febbraio 2003 e dal 16 gennaio 2004 al 25 maggio 2004. Ha collegato la patologia all'esposizione a polveri aerodisperse contenenti uranio impoverito, derivanti dall'impiego di proiettili e ordigni bellici nella zona delle missioni. Il ricorrente ha riferito di avere già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per altre patologie, ma non per il carcinoma gastrico, e di avere promosso davanti al giudice del lavoro una distinta causa per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere. Nelle more, il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, ha accertato che il carcinoma gastrico è stato contratto a seguito delle missioni nei Balcani, riconoscendo un'invalidità complessiva del 65%, ma escludendo la permanente inidoneità assoluta al servizio. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, senza riaprire la questione del nesso causale, per determinare le conseguenze lesive della sola patologia oncologica e i relativi riflessi biologici e morali.
La decisione
Il TAR ha riservato ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese e ha disposto una CTU medico-legale ai sensi dell'art. 67 c.p.a. Il consulente dovrà: A) quantificare il danno biologico permanente e, se del caso, l'invalidità temporanea derivante dalla sola patologia del carcinoma gastrico, esprimendola in punti o percentuale dell'integrità psico-fisica; B) accertare l'incidenza della patologia sulle ordinarie attività della vita e sulla loro qualità, nonché il grado della sofferenza soggettiva, ai fini della liquidazione del danno morale. È stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, fissato un acconto di 2.000 euro provvisoriamente a carico del ricorrente, assegnati i termini per la nomina dei consulenti di parte, per la trasmissione dello schema di relazione, per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione finale, e fissata l'udienza pubblica del 18 dicembre 2026. Non è stata ancora adottata alcuna decisione definitiva sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice amministrativo di disporre la consulenza tecnica d'ufficio e di disciplinarne l'assunzione, stabilendo acconto, termini, contraddittorio tecnico e deposito della relazione.
artt. 195 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati per disciplinare le comunicazioni della relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale del consulente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle informazioni sanitarie contenute nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando la quantificazione del danno biologico e morale richiede specifiche conoscenze medico-legali, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio, riservando la decisione definitiva sulla domanda risarcitoria all'esito dell'acquisizione tecnica.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere delimitata alla quantificazione e agli effetti della patologia già individuata come rilevante, senza estenderla a una questione causale che il giudice abbia ritenuto non oggetto dell'accertamento istruttorio.
- Ai fini della liquidazione del danno biologico, la CTU deve distinguere il danno permanente dall'eventuale invalidità temporanea e riferire la valutazione alla specifica patologia oggetto della domanda.
- Ai fini della liquidazione del danno morale, l'accertamento tecnico può riguardare l'incidenza della patologia sulla vita quotidiana e il grado della sofferenza soggettiva, ferma la valutazione giuridica finale riservata al giudice.
- Nella CTU il contraddittorio tecnico deve essere garantito mediante la possibilità per le parti di nominare consulenti tecnici, formulare osservazioni sullo schema di relazione e ottenere una relazione finale che dia conto delle osservazioni ricevute.
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