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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47651/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rigettato il ricorso per riesame contro il decreto di sequestro preventivo di euro 119.000,00 rinvenuti nella disponibilità del Chiodo. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione dell'art. 648 c.p., sostenendo che la contestazione era generica e non specificava il nesso di derivazione delle somme da una precedente condotta delittuosa né individuava plausibilmente il reato presupposto, per cui non sarebbe configurabile la ricettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente contestasse essenzialmente valutazioni di fatto (gli elementi probatori posti a base della decisione: ritrovamento della somma in una busta dietro il sedile, modalità di occultamento, l'indicazione del Chiodo di essere proprietario del denaro, i suoi precedenti e i legami con società gravate da debiti tributari) e che tali censure non sono sindacabili in Cassazione nel rito delle misure cautelari reali se si tratta di deduzioni di fatto. La Corte ha inoltre riaffermato il principio giurisprudenziale secondo cui il possesso di rilevante somma di denaro, occultata e non plausibilmente giustificata, può integrare il fumus del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. anche senza accertamento definitivo del delitto presupposto, specialmente in fase cautelare dove sono sufficienti indizi. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce la ricettazione. La Corte interpreta che, in fase cautelare, il possesso di ingente somma di denaro occultata e priva di plausibile giustificazione può costituire indice logico della provenienza illecita ai sensi dell'art. 648 c.p.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame e il relativo ricorso; il Tribunale aveva rigettato il ricorso per riesame e tale provvedimento è stato oggetto di cassazione.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per delimitare l'ambito del sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il sindacato è ammesso solo per motivi attinenti alla violazione di legge (vizi di diritto o gravi vizi motivazionali).

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p. e disposizioni emergenziali (d.l. n.137/2020 e successive modificazioni)

    Norme procedurali richiamate in ordine alla richiesta e svolgimento della trattazione orale del ricorso in udienza.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiama i limiti di enunciazione dei motivi nel dispositivo di motivazione in cassazione; la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti richiesti.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Norma che consente il gravame per illogicità manifesta della motivazione; la Corte ricorda che l'illogicità manifesta va dedotta con specifico motivo e non sostituisce il sindacato di fatto.

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Norma sul grado di prova richiesto nel giudizio di merito; la Corte ricorda che in fase cautelare gli indizi non devono essere valutati con gli stessi criteri del giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le spese e la condanna alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro.

Massime di principio

  • In fase cautelare il giudice può fondare il sequestro preventivo di somme di denaro su indizi logici: il possesso di ingenti contanti, occultati o custoditi in modo sospetto, e l'impossibilità di fornire plausibile giustificazione possono integrare il fumus per ricettazione ex art. 648 c.p.
  • Non è necessario, ai fini cautelari, l'accertamento giudiziale del delitto presupposto né l'identificazione univoca degli autori del reato: è sufficiente una ricostruzione logico-indiziaria della provenienza illecita del denaro.
  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è limitato a questioni di diritto (violazioni di legge o vizi motivazionali molto gravi); le censure che attaccano valutazioni di fatto o la valutazione degli indizi sono inammissibili.
  • Per la difesa, in presenza di sequestro di contanti, è fondamentale produrre documentazione e tracciabilità (contratti, movimenti bancari, giustificativi di guadagni leciti, atti societari) per fornire una plausibile giustificazione della provenienza del denaro già nelle fasi di polizia giudiziaria e al riesame.
  • Se si intende impugnare un provvedimento cautelare in Cassazione, occorre formulare motivi di diritto specifici (es. violazione di norme procedurali, vizi gravi di motivazione) e non limitarsi a contestazioni di fatto; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • In caso di confisca facoltativa, il giudice deve motivare l'esercizio del potere discrezionale (periculum in mora); la difesa può contestare l'insufficiente motivazione su questo punto con opportuni rimedi giuridici mirati.

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