Sentenza n. 902/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta -OMISSIS-, del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia dopo il rilascio del visto fondato su un nulla osta al lavoro subordinato, aveva chiesto il rilascio del modello 209 per attesa occupazione. La Prefettura, dopo un preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990 e l'intimazione a integrare la documentazione, revocava il nulla osta. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, difetto e apparenza della motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e lesione dell'affidamento, sostenendo che la revoca si limitasse a richiamare il preavviso senza indicare adeguatamente le ragioni ostative; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e leale collaborazione procedimentale per mancata effettiva valutazione delle osservazioni e per l'adozione di una misura radicale nonostante la possibile integrazione documentale; carenza del presupposto normativo della revoca e insussistenza di una sopravvenienza, poiché l'eventuale elemento ostativo sarebbe stato preesistente e imputabile alla stessa amministrazione che aveva rilasciato il nulla osta; violazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, delle circolari ministeriali e dell'art. 97 Cost., per omessa considerazione dell'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione; rilievo della funzione del contratto di soggiorno e della giurisprudenza del Consiglio di Stato. Era proposta anche domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondate tutte le censure. Ha affermato che il nulla osta al lavoro subordinato è condizionato alla sussistenza dei requisiti normativi e all'effettiva instaurazione del rapporto con lo specifico datore di lavoro; la mancata stipula del contratto e la mancata integrazione della documentazione richiesta legittimano la revoca. Nel caso concreto il preavviso evidenziava la carenza di numerosi documenti, tra cui passaporto, iscrizione camerale, documentazione previdenziale e fiscale, DURC, asseverazione, idoneità abitativa, dichiarazione di ospitalità e verifica presso il Centro per l'Impiego. La documentazione dimostrava inoltre l'assenza di un contratto di lavoro stipulato. Il rilascio automatico del nulla osta non equivaleva a una verifica definitiva e favorevole dei requisiti, poiché i controlli potevano essere effettuati successivamente. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti, non limitato alle sole situazioni ostative tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, ma esteso alla mancanza di qualsiasi requisito necessario per l'ingresso lavorativo. Per tali ragioni sono stati esclusi i vizi di motivazione, istruttoria, partecipazione, proporzionalità e lesione dell'affidamento. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per mancanza dei presupposti dell'art. 2043 c.c. ed è stata confermata la non ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del gravame. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
artt. 3 e 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente li invocava in relazione ai dedotti difetti di motivazione e di partecipazione; il TAR ha ritenuto comunque adeguata la motivazione della revoca e infondate le censure procedimentali.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo ... conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Il nulla osta è collegato alla richiesta nominativa del datore di lavoro, alla proposta di contratto di soggiorno e alla sussistenza dei requisiti per l'ingresso lavorativo; la revoca consegue all'accertamento degli elementi ostativi e delle carenze dei requisiti prescritti.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Il ricorrente lo invocava per sostenere il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma il TAR ha ritenuto decisiva l'assenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e la mancata integrazione dei requisiti del nulla osta.
art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998
Le verifiche di congruità ... tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti ... e del tipo di attività svolta dall'impresa.
La verifica dei requisiti economico-organizzativi del datore di lavoro costituisce parte dei presupposti per il rilascio del nulla osta.
art. 42, d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022
Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Il rilascio del nulla osta in forma semplificata o automatica non impedisce il successivo controllo degli elementi ostativi e la conseguente revoca.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti dell'illecito aquiliano, in particolare per la legittimità dell'azione amministrativa.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non è stato ritenuto idoneo a fondare le censure, essendo legittima la verifica dei requisiti e la revoca del nulla osta.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro subordinato dello straniero è funzionalmente e giuridicamente collegato all'assunzione presso lo specifico datore di lavoro richiedente; la mancata instaurazione del rapporto di lavoro e la mancata stipula del contratto possono legittimare la revoca del nulla osta.
- Il rilascio automatico o semplificato del nulla osta non implica una verifica definitiva e favorevole di tutti i requisiti di legge e non preclude i successivi controlli amministrativi; l'accertamento successivo di carenze documentali o di altri elementi ostativi può comportare la revoca del nulla osta e del visto.
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato può qualificarsi come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti, e non è limitata alle sole cause ostative tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, potendo riguardare ogni requisito necessario per l'ingresso lavorativo.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo la ricostruzione accolta, l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e correttamente instaurato, non essendo sufficiente che il rapporto previsto dal nulla osta non sia mai stato concluso.
- Quando il procedimento di controllo evidenzia la mancata produzione di documenti essenziali e l'assenza del rapporto di lavoro cui il nulla osta era finalizzato, la revoca non è illegittima per difetto di istruttoria, motivazione, partecipazione o proporzionalità solo perché il privato avrebbe potuto integrare la documentazione o invoca un affidamento sul rilascio iniziale.
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